Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Comunicazione lavoratori autonomi occasionali - termine periodo transitorio
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Si fa seguito alla nota prot. 573 del 28 marzo 2022 con la quale, nell’informare codesti Uffici circa l’attivazione, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della nuova applicazione da utilizzare per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, è stata comunicata la data del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.
Nel corso delle ultime settimane le comunicazioni in questione sono state effettuate, in buona parte, attraverso la citata applicazione che, evidentemente, rappresenterà un efficace strumento per gli Uffici per svolgere l’attività di monitoraggio richiesta dallo stesso dettato normativo.
Ciononostante, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), si ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s..
Va tuttavia evidenziato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.
Per tali ragioni, d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.
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Fonte: INL
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