(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della
direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva.
(2) Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.
(3) Con lettera M/507 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al comitato europeo di normazione (CEN) di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature da ginnastica conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN 913:2008 per l’attrezzatura da ginnastica - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella l’11 luglio 2014 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione.
(4) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN 913: 2018.
(5) La norma europea EN 913:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette (7) Con lettera M/508 del 6 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN ISO 4210-2:2014 per i requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa e EN ISO 4210-6:2014 per i metodi di prova del telaio e della forcella. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione.
(8) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015.
(9) Le norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il loro riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10) Sulla base della richiesta M/508 del 6 settembre 2012 della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14872:2006 per biciclette - accessori per biciclette - portapacchi. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sulla base della decisione 2006/514/CE della Commissione.
(11) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN ISO 11243:2016.
(12) La norma europea EN ISO 11243:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(13) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.
(14) Con lettera M/425 del 27 giugno 2008, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle sigarette conformemente ai requisiti di sicurezza antincendio. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 relativa al metodo di prova per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sulla base della decisione 2011/496/UE della Commissione.
(15) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha modificato la norma EN ISO 12863:2010, adottando la modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.
(16) La modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(17) Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.
(18) Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza.
Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 957-4:2006+A1:2010 per panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-5:2009 per biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-8:1998 per stepper, scalatori e simulatori di scalata — requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-9:2003 per attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova e EN 957-10:2005 per biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE.
(19) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017.
(20) Le norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017 rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(21) Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua.
(22) Con lettera M/372 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010 +A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 per articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua. I riferimenti di tale serie di norme sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sulla base delle decisioni di esecuzione 2014/359/UE, 2014/875/UE e 2013/390/UE della Commissione.
(23) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto una nuova serie di norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7).
(24) Le norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7) rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(25) Le norme europee EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 e EN 15649 sono sostituite da norme europee nuove o modificate i cui riferimenti sono pubblicati nella presente decisione. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(26) Per motivi di chiarezza è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Di conseguenza è necessario abrogare le pertinenti decisioni della Commissione relative alla pubblicazione di tali norme.
(27) La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
(28) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla
direttiva 2001/95/CE,