Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.307
/ Documenti scaricati: 31.903.868
/ Documenti scaricati: 31.903.868
ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR concernente le limitazioni della circolazione nelle gallerie.
1. In deroga alle disposizioni della sezione 1.9.5.3.6 ADR, le limitazioni alla circolazione nelle gallerie non si applicano alle merci pericolose attribuite alla prima rubrica della tabella A del capitolo 3.2 dei numeri ONU 2814 e 2900, né a quelle dei numeri ONU 3077 e 3082.
- ONU 2814
- ONU 2900
- ONU 3077
- ONU 3082
2. Oltre alle indicazioni prescritte, il mittente deve apporre sul documento la dicitura seguente «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR (M286)»
3. Il presente accordo, limitato al 31 dicembre 2016, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l‘ADR che lo hanno sottoscritto.
In caso di recesso anticipato da parte di uno dei contraenti, l‘accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non disdetto.
Italy 18/01/2016
Date of Expiry: 1 January 2017
Articoli correlati
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286
Guida esempio Scenario di Esposizione SE per l’acetone
Il Regolamento REACH prevede l’elaborazione di Scenari di Esposizione (SE), da allegare alle Schede Dati di...
Disponibile il testo completo dell'ADR applicabile dal 1° gennaio 2019 (EN)
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ADR applic...
Regolamento (CE) 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024