Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811 - Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13.11.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Como in data 25.02.2014, nei confronti di B.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen. Al B.F., per quanto rileva in questa sede, si contesta, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale e di appaltatore di lavori di recupero sottotetto con formazione di due unità abitative e di datore di lavoro di H.M., di avere cagionato lesioni personali al richiamato lavoratore. Ciò in quanto il prevenuto aveva consentito che H.M. usasse la macchina impastatrice di proprietà di S.A., benché la stessa non fosse stata oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, quali il microinterruttore e la griglia superiore della tramoggia. In particolare, al B.F. si addebita di non aver informato ed istruito il lavoratore che era incaricato della pulizia della impastatrice; e di non aver coordinato gli interventi di manutenzione e controllo periodico dell'impastatrice, da parte dell'impresa subappaltatrice.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che era stata riproposta la tesi in base alla quale l'infortunio era dipeso dal comportamento abnorme della parte offesa. Richiamate le pronunce ritenute idonee a delineare il panorama giurisprudenziale al riguardo, il Collegio sottolineava che il lavoratore non aveva esorbitato rispetto alle mansioni affidategli e che pertanto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato B.F. doveva essere confermata.
2. Avvero la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione B.F., a mezzo del difensore.
L'esponente con il primo motivo deduce la violazione di legge.
La parte ritiene che le circostanze di fatto, relative allo stato in cui si trovava la macchina impastatrice il giorno in cui ebbe a verificarsi l'infortunio (essendo, da terzi, stata rimossa la griglia protettiva), unitamente all'evenienza che la macchina era stata portata in cantiere il giorno stesso, valgono ad interrompere il nesso di causalità rispetto alla posizione dell'imputato. A sostegno dell'assunto, la parte richiama i principi affermati in riferimento alla condotta colposa del lavoratore, idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore. E ritiene che il comportamento assunto dal H.M., che procedette alla pulizia del macchinario privo del congegno di sicurezza e della griglia di protezione, escluda la riconducibilità dell'evento al B.F..
Con il secondo motivo l'esponente denunzia il vizio motivazionale, osservando che erroneamente la Corte di Appello ha escluso il carattere abnorme della condotta realizzata dal dipendente infortunato. La parte rileva che nelle mansioni di pulizia del cantiere affidate al H.M. non possono ricomprendersi le operazioni di pulizia della macchina impastatrice; ed evidenzia che dette operazioni sono riconducibili alla sola iniziativa del predetto dipendente insubordinato. Ritiene che non può assegnarsi al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'osservanza di divieti largamente imposti. Il deducente considera che il dipendente ha voluto esporsi a rischi per soddisfare esigenze personali, non ricollegabili all'attività lavorativa.