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Rogo di Prato: responsabili anche i proprietari del capannone

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Anche i proprietari del capannone responsabili dei sette morti nel rogo di Prato

Nel rogo nel quale persero la vita sette operai cinesi

Secondo il giudice le inadeguatezze strutturali dell’edificio – note ai locatori – non lo ritenevano idoneo ad essere affittato per uso industriale. Grazie alla sentenza di condanna si riconosce all’Inail il diritto all’azione di regresso pure nei confronti di persone del tutto estranee al rapporto di lavoro

PRATO – Nessuna violazione diretta delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma la responsabilità di avere affittato per uso industriale un immobile che sapevano essere strutturalmente inadeguato a tal utilizzo. Questa la motivazione alla base della condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per il reato di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo che il Tribunale di Prato ha inflitto a ciascuno dei due fratelli, di nazionalità italiana, proprietari dei capannoni industriali sede della ditta tessile “Teresa Moda” dove, il 1° dicembre 2013, divampò il rogo nel quale persero la vita sette operai cinesi.

Già condannati la titolare e i gestori dell’azienda. La sentenza di primo grado, emessa il 12 febbraio scorso e depositata di recente, ha ampliato la platea dei responsabili del tragico incidente verificato nella zona industriale del Macrolotto e fa seguito a quella del 13 gennaio 2015 che aveva già visto condannare la titolare dell’impresa a otto anni e otto mesi di reclusione insieme alla sorella (sei anni e 10 mesi) e al marito di questa (sei anni e mezzo) in qualità di gestori della ditta (i tre, come le vittime, sono di nazionalità cinese).

Nell’edificio un soppalco adibito a dormitorio e inadeguatezze nelle vie di fuga. L’esito processuale ha attestato come i due locatori sapessero che l’immobile non consentiva una corretta gestione del rischio di incendio da parte degli occupanti, in particolare a seguito della costruzione di un soppalco adibito a dormitorio abusivo fin dal gennaio 2008 e la cui presenza era nota ben prima della consegna dell’edificio, avvenuta nel febbraio 2012. Tra le altre inadempienze emerse: la struttura presentava anche gravi inadeguatezze nelle vie di fuga e nell’impianto idrico antincendio fisso.

All’Inail costituito parte civile una provvisionale di 500mila euro.Per quanto riguarda l’Inail, costituito parte civile così come nel separato processo che aveva portato alla condanna della titolare e dei gestori dell’azienda, il Tribunale ha liquidato in suo favore una provvisionale di 500mila euro a carico degli imputati e della responsabile civile, col riconoscimento del diritto a ottenere in separata sede civile la liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a esso spettanti. La sentenza ha segnato, così, un significativo riconoscimento della giurisprudenza sotto il profilo dell’azione di regresso, ovvero l’azione giudiziale con cui si fa valere il diritto autonomo dell’Istituto al rimborso delle prestazioni (ex artt. 10 e 11 del Testo Unico, dpr 1124/65).

Il diritto dell’Istituto al ristoro del danno d’immagine. Nelle motivazioni del giudice, da un lato, viene ribadito il diritto dell’Inail al ristoro del danno d’immagine subìto in virtù delle proprie funzioni istituzionali relative al rispetto delle norme inerenti le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall’altro, viene specificato anche come l’Inail – per ottenere il rimborso delle somme già erogate e delle future rendite in favore dei parenti delle vittime – possa vantare l’azione di regresso nei confronti dei proprietari locatori di un immobile a uso industriale, alla stessa stregua dei datori di lavoro condannati.

Più ampia la platea dei soggetti interessati dall'azione di regresso. Pur in linea con un orientamento che vede già da tempo il legislatore sempre più propenso ad ampliare la platea dei soggetti interessati dall’azione di regresso, la sentenza stabilisce in modo limpido come tale azione interessi quanti – anche se totalmente estranei al rapporto di lavoro – rivestano comunque una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori infortunati in relazione alle norme di comportamento poste a loro tutela.

Anche i locatori responsabili della sicurezza degli operai impiegati nell’edificio. Al di là delle inadempienze commesse dall’imprenditore, i due locatori avevano precisi obblighi nei confronti dei soggetti terzi – in questo triste caso: gli operai morti nel rogo – poiché con la stipula del contratto di affitto avevano consegnato a uso industriale un immobile in condizioni strutturali del tutto inidonee a tale utilizzo. La loro condotta, dunque, non ha contravvenuto solo alle obbligazioni principali del locatore sancite dal Codice civile, ma anche alle disposizioni del Testo unico in materia edilizia che interessano tutti coloro che effettuano interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza.

Un significativo passo avanti della giurisprudenza. Queste regole di comportamento in relazione a un immobile destinato a uso industriale – valuta la sentenza del giudice – costituiscono, di fatto, norme poste a tutela della sicurezza di quei soggetti che sono naturalmente destinati a occupare tali ambienti, in qualità di dipendenti del datore di lavoro locatario. Da qui il significativo riconoscimento da parte del Tribunale di Prato del diritto dell’Inail a esercitare l’azione di regresso nei confronti di persone civilmente responsabili pur se totalmente estranee al rapporto di lavoro, dal momento che il loro comportamento ha comunque provocato l’evento lesivo in occasione di lavoro e una conseguente condanna penale.

Fonte: INAIL 
14 marzo 2016

Tags: Prevenzione Incendi