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Update 06.01.2020
Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, campeggi, villaggi-turistici, edifici a destinazione mista, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
| N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. |
fino a 50 posti letto | oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) |
oltre 100 posti letto |
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