Rivalutazione Pacchi bombole non marcati “π”
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Rivalutazione Pacchi bombole non marcati “π” | Direttiva 2010/35/UE
ID 9314 | 23.11.2020 / Documento completo in allegato
Rev. 1.0 2020 - Agg. ADR 2021
I Pacchi bombola sono soggetti alla marcatura “π” in accordo con la direttiva 2010/35/UE (TPED) recepita in Italia con il D. Lgs. 78 del 12 giugno 2012.
La Direttiva 2010/35/UE all'Art. 13 prevede la rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della Direttiva 99/36/CE in conformità di cui all’allegato III della presente direttiva. La rivalutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili esistenti era quindi prevista dal 1° luglio 2001 poi prorogata 1° luglio 2005.
Fino al 1° luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi bombole sono state quindi regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri (in IT il DM 12 settembre 1925 e smi) che sono rimaste comunque applicabili fino al 1 ° luglio 2007.
La Circolare MIT 26422 Div. 3/H del 13.11.2015 fornisce un quadro dell'evoluzione tecnica-normativa relativa ai Pacchi bombole ed in particolare anche la procedura autorizzativa da applicare per quelli costruiti prima del 01.07.2007.
Infatti nella Circolare MIT 26422 Div. 3/H del 13.11.2015 è riportato, tra l'altro, che:
"...d) I pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 se non già sottoposti a valutazione o rivalutazione di conformità, dovranno essere sottoposti entro il 31 dicembre 2017 ad una ricognizione per l'accertamento, sotto la responsabilità d proprietario/utilizzatore sentito il parere del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti..."
Excursus
Premessa
In arancione novità ADR 2021
La Direttiva 99/36/CE preesistente ha stabilito le procedure per la verifica di conformità agli allegati della direttiva 94/55/CE (direttiva merci pericolose - abrogata) delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova costruzione e la rivalutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili esistenti, in vigore dal 1° luglio 2001, prevedeva tuttavia agli articoli 17 e 18 che tale potesse essere rinviata "per talune attrezzature a pressione trasportabili per le quali non esistano pescrizioni tecniche dettagliate o per le quali non siano stati aggiunti agli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti, e all'articolo 1 che gli stati membri dovessero autorizzare "l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente sul loro territorio anteriormente al 1° luglio 2001, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di tali attrezzature immesse sul mercato prima di tale data".
Per i fusti a pressione, i pacchi bombole e le cisterne, la data del 1° luglio 2001 è stata successivamente rinviata al 1° luglio 2005. Coerentemente con quanto indicato sopra, nell' edizione 2005 dell' ADR, quale riferimento per la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove di pacchi bombole è stata inserita la norma EN 13769:2003, integrata nell'ADR 2007 dall'Appendice A1:2005 rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2014 e sostituita dal 1° gennaio 2015 dalla norma EN ISO 10961:2012. Con l’ADR 2021 tale norme è applicabile per nuove approvazioni del tipo o per rinnovi tra il 1° gennaio 2013 e il 31 Dicembre 2022. L’ADR 2021, inoltre, introduce la EN ISO 10961:2019 applicabile per nuove approvazioni del tipo o per rinnovi fino a nuovo avviso.
Nell' ADR 2015 è stata infine inserita la norma EN 15888:2014 con specifiche dettagliate per i controlli e prove periodiche dei pacchi bombole.
Fino al 1° luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi bombole sono state quindi regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri, che sono rimaste comunque applicabili fino al 1 ° luglio 2007.
In Italia la normativa nazionale, costituita dal DM 12 settembre 1925 e successiva serie di norme integrative, comprendeva le disposizioni per la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove iniziali e periodiche delle bombole, ma non conteneva disposizioni per i pacchi, non considerati come recipienti a pressione indipendenti dalle bombole componenti.
Tutti i pacchi bombole immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2007 sono stati progettati in accordo a un prototipo approvato da un Organismo Notificato, nonché fabbricati e sottoposti a prove iniziali e prove periodiche sotto la sorveglianza di un Organismo Notificato, in accordo alla norma EN 13769:2003 + A12005 (fino al 31 dicembre 201 o alla norma EN IS0:10961:2012 ( dal 1 ° gennaio 2015) ) o la EN ISO 10961:2019 (dal 1° gennaio 2021), e nel quadro delle disposizioni generali elle direttive 94/55/CE e 99/36/CE o delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/CE, che le hanno abrogate e sostituite.
La conformità alle norme e alle prove e verifiche prescritte è attestata dalle marcature di certificazione applicate al pacco.
L'approvazione di prototipo può essere emessa anche per le singole parti del pacco: bombole, telaio, collettore, valvole, eventuali, manometri, fermo restando l'obbligo di approvazione di prototipo per l'insieme.
Nell'edizione ADR 2015 al capitolo 1.6 la disposizione transitoria 1.6.2.1, già presente nelle edizioni precedenti, prevede che "I recipienti costruiti prima del 1° gennaio 1997 e che non sono conformi alle disposizioni dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 1997 ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono continuare ad essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le prescrizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203".
Inoltre sono state inserite le disposizioni 1.6.2.13 e 1.6.15 che prevedono la possibilità di utilizzo sino al primo collaudo periodico successivo al 1° Luglio 2015 rispettivamente per:
- i pacchi bombole fabbricati prima del 1 ° luglio 2013 che non sono marcati conformemente ai punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1e gennaio 2015; e per:
- i pacchi bombole controllati periodicamente prima del 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni del 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2015.
...
Secondo il chiarimento della Circolare MIT 26422 Div. 3/H del 13.11.2015 se i Pacchi bombole contengono anche una sola bombola fabbricata in conformità alla normativa nazionale preesistente – non rivalutata e non marcata π – possono essere trasportati ed eserciti solo sul territorio nazionale.
1. Introduzione
Il lavoro prende spunto dalla Circolare MIT 26422 Div. 3/H del 13.11.2015, la quale, per i Pacchi bombole costruiti prima del 01.07.2007, così recita:
“Questi pacchi possono contenere sia bombole conformi alla Direttiva 99/36/CE marcate “π” in sede di verifica iniziale, sia marcate “π” per adeguamento della marcatura “ɛ” o per rivalutazione di conformità, sia bombole progettate, fabbricate e sottoposte a collaudo iniziale e revisioni periodiche in conformità alla normativa nazionale – applicabile fino al 30 giugno 2001 – non rivalutate. Pertanto i Pacchi bombole che contengono anche una sola bombola fabbricata in conformità alla normativa nazionale preesistente – non rivalutata e non marcata “π” – possono essere trasportabili e utilizzabili solo sul territorio nazionale. Le relative bombole comunque devono soddisfare le disposizioni delle istruzioni di imballaggio P200 relative alla frequenza delle operazioni di revisione periodica”.
Questa situazione coinvolge anche l’INAIL, in quanto titolare unitamente al Ministero dei Trasporti, delle competenze relative alla effettuazione delle ispezioni periodiche previste per i recipienti fabbricati in conformità ai regolamenti nazionali antecedenti la T-PED, utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano.
2. Lo sviluppo normativo
Da un punto di vista normativo (certificazione, fabbricazione e utilizzo) nulla è cambiato per i Pacchi bombole, denominati “incastellature” nella Direttiva TPED direttiva 2010/35/UE, dall’entrata in vigore della direttiva 2008/68/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 35 del 7 gennaio 2010, che ha stabilito regole uniformi per il trasporto su strade, ferrovie o su vie navigabili interne delle merci pericolose all’interno degli Stati membri e tra gli Stati membri in ambito delle Comunità.
2.1 Rivalutazione della conformità
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Articolo 13
La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della Direttiva 99/36/CE è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all’allegato III della presente direttiva.
Il marchio Pi è apposto in conformità dell’allegato III della presente direttiva.
...
ALLEGATO III
PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. Nel presente allegato è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della Direttiva 99/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva applicabili al momento della rivalutazione.
2. Il proprietario o l’operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.
3. L’organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al paragrafo 2 e, se del caso, di ispezioni supplementari.
4. Se i risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all’ispezione periodica prevista agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Se sono soddisfatti i requisiti di tale ispezione periodica, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica o sotto la sua sorveglianza conformemente all’articolo 14, paragrafi da 1 a 5. Il marchio π è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica. L’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia un certificato di rivalutazione in conformità del paragrafo 6.
5. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare che la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, sia effettuata da un organismo notificato per l’ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo a norma del paragrafo 3 e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio π è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
6. In tutti i casi l’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:
a) | l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità a norma del paragrafo 3; |
b) | il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore specificato al paragrafo 2; |
c) | in caso di applicazione della procedura di cui al paragrafo 5, i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione del tipo; |
d) | i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e |
e) | la data di rilascio. |
7. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo.
Qualora venga applicata la procedura di cui al paragrafo 5, l’organismo di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità rilascia il certificato di rivalutazione del tipo che contiene, come minimo:
a) | l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato; |
b) | il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante; |
c) | i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie; |
d) | la data di rilascio; e |
e) | la dicitura seguente: «il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti». |
8. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o l’operatore indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva, applicabili al momento della rivalutazione.
9. Se del caso, si tiene conto delle disposizioni dell’allegato II, punto 2, ed è apposta anche la marcatura per le basse temperature prevista in tale allegato.
Di norma i pacchi di bombole (incastellature) vengono marcate “π” e tutti i loro componenti principali (bombole, valvole di sicurezza, blocchetti, riccioli) godono della marcatura “π”. Secondo il chiarimento della circolare MCTC citata, se i Pacchi bombole contengono anche una sola bombola fabbricata in conformità alla normativa nazionale preesistente – non rivalutata e non marcata π – possono essere trasportati ed eserciti solo sul territorio nazionale.
Tutte le bombole devono comunque soddisfare le disposizioni delle istruzioni di imballaggio P200 relative alla frequenza delle operazioni di revisione periodica ed a quanto altro previsto dalle stesse in funzione del gas trasportato.
3. Descrizione e principio di funzionamento
Da un punto di vista descrittivo i Pacchi bombole non sono altro che gruppi di bombole (normalmente 16 o 25 pezzi), atte a contenere gas compressi, racchiuse in un telaio metallico avente delle specifiche caratteristiche geometriche e strutturali. Le modalità di posizionamento delle bombole all’interno della incastellatura prevedono due possibili configurazioni, una con pacchi verticali e l’altra con pacchi orizzontali (Fig.1).
Figura 1. Pacchi bombole orizzontali e verticali
Il concetto di partenza di un Pacco bombole è la possibilità di avere a disposizione un volume di gas compresso superiore a quello che può essere contenuto in una sola bombola senza ricorrere ad istallazioni fisse; ciò si traduce, di conseguenza, in una maggiore autonomia di lavoro per l’utilizzatore del pacco.
3.1 Sostanze e materiali
I gas aventi temperatura critica inferiore a -10 °C non sono liquefacibili a temperatura ambiente, perciò per ridurne il volume è necessario aumentare di molto la pressione. Le bombole destinate a questi gas (Fig. 2) operano a pressioni di 200÷220 bar, quindi devono avere caratteristiche strutturali adatte a tali valori.
Sono realizzate in acciaio senza saldatura, hanno generalmente un corpo cilindrico con le basi semisferiche (ogive) e sulla parte superiore una valvola protetta da un cappellotto avvitato ad un collare filettato; un piede d'appoggio sulla parte inferiore garantisce una buona stabilità. Il formato più comune è la bombola da 40 litri, il cui peso a vuoto si aggira intorno ai 45 kg e contiene circa 8,5 m³ di gas. Ne deriva che nel trasporto dei gas compressi l'imballo (cioè la bombola) costituisce almeno l'80% del peso.
Figura 2. Bombole per gas con temperatura critica inferiore a -10 °C
L'ogiva superiore, su cui sono marcate una serie di informazioni (Fig. 3), è colorata secondo un codice-colore contenuto nella norma UNI EN 1089-3 e indicata nel decreto del Ministero dei Trasporti del 7 gennaio 1999. Per le bombole di nuova fabbricazione il nuovo sistema di identificazione è obbligatorio dal 10 agosto 1999, mentre per quelle già in circolazione il limite è il 30 giugno 2006. Il colore della restante parte della bombola non è vincolante ma non deve portare a fraintendimenti con il colore dell'ogiva.
Figura 3. Marcatura ogiva
Il gas contenuto nella bombola è identificato da una etichetta che indica il numero ONU e la denominazione del gas, la sua composizione, i simboli di pericolo, le frasi di rischio, il nome del produttore/importatore, i consigli per la sicurezza e il numero CE.
Per utilizzare il gas è sempre necessario installare sulla valvola un riduttore di pressione adatto al prodotto. Le norme prevedono che la filettatura della valvola sia diversa a seconda della tipologia del gas, evitando così sostituzioni accidentali con prodotti incompatibili.
3.2 I componenti principali di un pacco-bombole
Un Pacco bombole è costituito da componenti “strutturali” e componenti “funzionali”. I primi (telaio e bombole - Fig. 4) hanno rispettivamente la funzione di sostenere durante l’uso e il trasporto (telaio) e di contenere la sostanza in pressione (bombole), i secondi invece (blocchetti, riccioli, valvole, riduttori – Fig. 5) hanno invece il compito di consentire il funzionamento dell’attrezzatura e di garantirne la sicurezza.
...
Figura 4. Componenti strutturali
Figura 5. Componenti funzionali
Tutti i suddetti componenti vengono assemblati in un copro unico (Fig. 6) per rendere possibile l’utilizzo del gas contenuto nelle bombole e quindi del paccostesso.
Figura 6. Pacco bombole
4. Procedura INAIL di verifica
Il presupposto dell’attività di verifica connessa alla Circolare MIT 26422 Div. 3/H del 13.11.2015 è che l’Azienda proprietaria del Pacco bombole non marcato π sia in possesso di una certificazione TPED di tipo del pacco- bombole marcato π, quindi validata da un ON competente. Questo perché la stessa circolare stabilisce che il pacco-bombole che si va a verificare, anche se non contiene tutti i componenti marcati π (nella fattispecie bombole), deve comunque soddisfare i requisiti richiesti dall’ADR. In particolare il telaio deve essere conforme alla certificazione di tipo rilasciata dall’ON; in altre parole deve avere la geometria costruttiva richiesta nella certificazione di tipo, in quanto quest’ultima garantisce il soddisfacimento dei RES della Direttiva TPED (prove di caduta, materiali impiegati per la costruzione del telaio,ecc.).
Tanto premesso, la procedura di verifica si può articolare secondo il seguente iter:
a) sussistenza della certificazione TPED di tipo del pacco-bombole, rilasciata dall’Organismo Notificato a nome delproprietario;
b) controllo documentale dei componenti strutturali e funzionali del pacco-bombole: in particolare controllo dell’avvenuta revisione periodica, con esito positivo (secondo le normative nazionali), delle bombole contenute nel pacco, verifica della corrispondenza tra le matricole riportate sui verbali e quelle indicate sulla targa-dati del pacco, e della disponibilità delle certificazioni di blocchetti, riccioli e valvole (queste ultime necessariamente marcate“π”);
c) controllo visivo e dimensionale del pacco-bombole: questo controllo si riferisce soprattutto ai componenti strutturali del pacco, in particolare al telaio e ai collegamenti (riccioli e blocchetti) nonché alle bombole. La finalità di questo controllo è duplice: da unlato l’accertamento della conformità del pacco-bombole alla certificazione di tipo, il che garantisce la congruità delle caratteristiche geometriche e strutturali del telaio, verticale o orizzontale che sia, con quanto riportato nei disegni costruttivi del progetto approvato dall’ON (come detto in precedenza, tale accertamento rappresenta, secondo la circolare del M.I.T. 26422 Div. 3/H del 13.11.2015, la condizione necessaria e sufficiente per la circolazione solo sul territorio nazionale di merci trasportabili e quindi di pacchi-bombole non marcati “π”); dall’altro la verifica del corretto assemblaggio del pacco-bombole (conformità alla certificazione di tipo), l’assenza di danni (deformazioni per non corretto assemblaggio, urti per movimentazione, ecc.) sui componenti strutturali (telaio e bombole);
d) prova di tenuta del pacco-bombole: in genere questo tipo di operazione viene fatta dal proprietario del pacco o dal fornitore di gas a pacco assemblato; tale operazione viene fatta al fine di verificare la tenuta di tutti i componenti strutturali del pacco-bombole alla pressione di carica del gas secondo le istruzioni di imballaggio P200 dell’ADR, è presieduta dal funzionario INAIL e fa parte della procedura di verifica. Nel caso in cui il proprietario del pacco sia anche fornitore del gas e sia dotato di un sistema di qualità certificato ISO, la prova di tenuta coincide con il riempimento del pacco-bombole e quindi può essere certificata in fase di riempimento senza la presenza del funzionarioINAIL;
e) Marcatura del pacco-bombole: eseguite le verifiche suddette, la procedura si conclude con la marcatura del pacco-bombole; ovviamente la targa dati del pacco (Fig. 7) non riporterà né la marcatura “π” né il numero dell’ON poiché, pur rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla TPED, non gode della libera circolazione sul territorio comunitario ma solo su quello nazionale.
Figura 7. Esempio di targa dati di un pacco-bombole
L’evidenza dell’avvenuta procedura di verifica da parte del funzionario INAIL è rappresentata dalla compilazione ed emissione del “Certificato di adeguamento alla circolare del M.I.T. 26422 Div. 3/H del 13.11.2015” (Fig. 8) e della “Relazione tecnica” (Figg. 9 e 10).
...
Segue in allegato
Fonte: INAIL
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 23.11.2020 | ADR 2021 | Certifico Srl |
0.0 | 20.10.2019 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Direttiva 2008/68/CE
Attrezzature a pressione trasportabili: attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925
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