Regolamento ENAC Trasporto aereo merci pericolose
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Regolamento ENAC Trasporto aereo merci pericolose Rev. 2019
ENAC Ed. 2 del 2 luglio 2019
Premessa e scopo
Art. 1 Fonti normative
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Applicabilità
Art. 4 Trasporto di merci pericolose per via aerea
Art. 5 Eccezioni e limitazioni
Art. 6 Trasporto di materiale di compagnia
Art. 7 Classificazione
Art. 8 Confezionamento
Art. 9 Etichettatura e marcatura
Art. 10 Documentazione
Art. 11 Accettazione delle merci pericolose
Art. 12 Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili
Art. 13 Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili
Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose
Art. 15 Segnalazione di eventi e di merci non dichiarate o mal dichiarate
Art. 16 Programmi di addestramento
Art. 17 Lingua
Art. 18 Ispezioni
Art. 19 Indagini su incidenti ed inconvenienti
Art. 20 Decorrenza e norme transitorie
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L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ha emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea.
L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità alle disposizioni di dettaglio contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito indicate come T.I.).
L’Italia ha aderito alla convenzione di Chicago con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n. 616. In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 4 luglio 1985, sono stati recepiti i principi generali contenuti negli Annessi ICAO, rinviando a successivi provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni tecniche attuative. Con il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, viene attribuito all’ENAC il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito nazionale.
L’articolo 690 del Codice della Navigazione, prevede che gli Annessi ICAO possano essere recepiti attraverso atti amministrativi dell’ENAC, mediante l’emanazione di regolamenti tecnici.
Il Regolamento (CE) N. 216/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 20 febbraio 2008, (abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1139) ha trasferito alla Unione Europea il potere regolatorio in vari aspetti dell’Aviazione Civile ma non risulta al momento esaustivo nei confronti di quanto previsto dall’Annesso 18.
Il presente Regolamento costituisce pertanto il dispositivo regolamentare di recepimento dell’Annesso 18 in Italia, laddove non siano in vigore corrispondenti e contrastanti requisiti previsti da Regolamenti dell’Unione Europea, ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea. Tutte le volte che nel presente Regolamento viene fatto riferimento alle T.I., è inteso riferirsi alle relative parti, capitoli e paragrafi applicabili allo specifico argomento trattato.
ENAC - Ed. n° 2 del 2 luglio 2019
Matrice revisioni
Rev. | Data | Delibera C.d.A. N° |
1.0 | 31/10/2011 | Disposizione n. 50/GENDISP/DG del 31.10.2011 |
2.0 | 02/07/2019 | 17/2019 |
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