Requisiti veicoli ADR
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Requisiti Veicoli ADR
ID 8372 | Rev. 1.0 del 02.12.2020
Il presente elaborato illustra i requisiti dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose (ADR), analizzandone le differenti tipologie in base alla modalità di trasporto ed i relativi equipaggiamenti.
Il documento risulta essere così strutturato:
1. Veicoli ammessi al trasporto
2. Categorie di veicoli ammesse al trasporto
3. Tipologia della carrozzeria
4. Documenti integrativi della carta di circolazione
5. Libretti e certificati
6. Veicoli per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa
7. Tipi di veicolo per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa
8. Trasporto delle merci esplosive della classe 1
9. Trasporto di merci radioattive della classe 7
10. Trasporto di merci pericolose su veicoli muniti di carrozzerie intercambiabili
11. Veicoli base di tipo approvato
12. Caratteristiche dei veicoli base EX/II, EX/III, AT, FL
13. Equipaggiamento elettrico (ADR 9.2.2)
13.1 Canalizzazioni
13.2 Protezione supplementare
13.3 Fusibili e disgiuntori
13.4 Batterie e illuminazione
13.5 Collegamenti elettrici tra veicoli a motore e rimorchi
13.6 Tensione
13.7 Stacca-batteria
13.8 Circuiti permanentemente alimentati
13.9 Circuiti permanentemente alimentati dei veicoli FL
13.9.1 Prescrizioni supplementari relative ai veicoli FL che operano in un'atmosfera esplodente
13.9.2 Circuiti permanentemente alimentati dei veicoli EXIII
14. Dispositivi di frenatura - requisiti generali
14.1 Dispositivi di frenatura antibloccaggio
14.2 Dispositivi di frenatura di resistenza
15. Prevenzione dai rischi d'incendio
15.1 Serbatoi e bombole del carburante
15.2 Motore
15.3 Dispositivo di scappamento
15.4 Freno di resistenza
15.5 Riscaldatori a combustione
16. Dispositivo limitatore della velocità
17. Dispositivi di aggancio di veicoli a motore e rimorchi
18. Equipaggiamento dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
18.1 Mezzi di estinzione incendio
18.2 Equipaggiamento normale per veicoli che trasportano merci pericolose
18.3 Equipaggiamento individuale
...
Le merci pericolose (ad es.: carburanti, petrolio, ecc.) possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR:
- in colli,
- alla rinfusa,
- in cisterna,
- in container.
Il trasporto di merci pericolose su strada può essere effettuato utilizzando veicoli e loro complessi ("unità di trasporto" così come definite dalla norma ADR) che presentano determinate caratteristiche del veicolo base (veicolo a motore o suo rimorchio privo della carrozzeria) e del veicolo carrozzato (veicolo base allestito con specifica carrozzeria del tipo a cassone, a furgone, a cisterna, ecc.).
Per unità di trasporto, secondo l'ADR (ADR 1.2.1), si intende alternativamente:
- veicolo a motore senza rimorchio, oppure
- combinazione di un veicolo a motore e di un rimorchio ad esso abbinato.
Pertanto l'unità di trasporto può essere un:
- autocarro,
- complesso costituito da motrice + rimorchio,
- complesso costituito da trattore + semirimorchio.
La norma non consente il trasporto di merci pericolose con più di un rimorchio o semirimorchio (ADR 8.1.1).
L'ADR regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada dettando:
- prescrizioni generali relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e all'esercizio dei veicoli nonché alla documentazione che deve trovarsi a bordo del veicolo;
- prescrizioni supplementari relative al trasporto di singole classi o di materie particolari.
In linea generale, fatte salve alcune eccezioni, è vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
...
Veicoli per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa
Il trasporto di merci pericolose in colli ed alla rinfusa può essere effettuato con idonei veicoli aventi carrozzeria chiusa, aperta o coperta e nel completo rispetto delle condizioni di trasporto valide per ciascuna delle materie specificate nell'ambito dell'accordo ADR.
Queste condizioni particolari di trasporto eventualmente prescritte sono normalmente indicate nelle disposizioni speciali per il trasporto riportate alle colonne [16], [17], [18] e [19] della Tabella A del cap. 3.2, ma prescrizioni per la carrozzeria possono anche trovarsi nelle disposizioni speciali del Cap. 3.3 ADR riportate alla colonna [6] della stessa Tabella A.
Si definisce:
- veicolo coperto o chiuso, un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa (carrozzeria a "furgone");
- veicolo scoperto o aperto, un veicolo il cui pianale non ha sovrastruttura o che è provvisto soltanto di sponde laterali e sponda posteriore (carrozzeria a "pianale" o a "cassone");
- veicolo telonato, un veicolo scoperto provvisto di un telone per la protezione del carico (carrozzeria a "pianale" o a "cassone" munito di un telo di copertura). Può anche essere un pianale o un cassone centinato, cioè munito di centine e un telone.
...
Tipi di veicolo per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa
Secondo la normativa ADR a tutti i veicoli, compresi quelli utilizzati per il trasporto in colli ed alla rinfusa, sono applicabili alcune prescrizioni di carattere generale che, di fatto risultano sempre soddisfatte in quanto il loro rispetto è già richiesto per l'approvazione dei veicoli ai fini della loro ordinaria circolazione.
Secondo la normativa ADR, sono infatti applicabili a tutti i veicoli per il trasporto di merci pericolose, le seguenti prescrizioni della Sezione 9.2.1:
- presenza del limitatore di velocità per i veicoli di massa complessiva > 3.5 t. Anche questa condizione è già imposta dalla norma generale che oggi ne richiede l'installazione sugli stessi veicoli;
- l'eventuale sistema di riscaldamento a combustione, dovrà avere l'interruttore installato all'esterno della cabina, spegnibile all'esterno del compartimento di carico, e dovrà essere privo di serbatoi di carburante nel compartimento di carico.
Come già affermato sopra, i primi due requisiti sono già richiesti dalle vigenti disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie riguardanti i veicoli in circolazione.
Il terzo requisito riguardante il riscaldatore a combustione, eventualmente presente sul veicolo, deve essere invece rispettato secondo i criteri dell'ADR.
Per il trasporto di determinate merci pericolose sono necessari alcuni tipi di veicolo le cui caratteristiche sono prescritte nei codici riportati nelle colonne [16] (codici "V" disposizioni speciali per trasporto in colli) e [17] (codici "VC" e "AP" disposizioni speciali per trasporto alla rinfusa) (es. chiuso, aerato, con regolazione termica, ecc.).
Eventuali ulteriori prescrizioni possono essere indirettamente contenute anche nelle disposizioni speciali per il carico e lo scarico del tipo "CV", identificate dai codici presenti nella colonna [18] e nelle disposizioni speciali per l'esercizio del tipo "S", identificate dai codici presenti nella colonna [19] della tabella nominativa dell'ADR.
Queste condizioni particolari possono riguardare la carrozzeria dell'unità di trasporto.
Ad esempio:
- le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.1, possono essere munite di impianto isotermico refrigerante per il trasporto di determinate materie o di aperture di aerazione del vano di carico, se si tratta di veicolo chiuso;
- le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.3 possono essere caratterizzate da carrozzeria chiusa oppure telone impermeabile;
- le unità di trasporto per merci in colli della classe 5.2 devono essere attrezzate con furgone isotermico, frigorifero o refrigerato, per il trasporto di alcune materie a temperatura controllata o, semplicemente, di carrozzeria con furgone o telone, per trasportare altra merce.
In ogni caso, in linea generale, per il trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa delle classi 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, non è necessaria la visita e prova del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
In relazione al tipo di merce trasportata la verifica dell'idoneità del veicolo e della presenza in esso delle dotazioni di sicurezza, nonché il rispetto delle altre condizioni di trasporto, compete al vettore (impresa di trasporto e conducente) in quanto trattasi di "norma di comportamento da osservare durante la circolazione".
Pertanto si ribadisce che, nella generalità dei casi, per il trasporto di merci in colli o alla rinfusa, non sussiste l'obbligo dell'accertamento con collaudo dell'idoneità del veicolo al tipo di trasporto effettuato tranne che per le seguenti specifiche fattispecie
- trasporto in colli delle merci della classe 1;
- trasporto in colli od alla rinfusa su veicoli con carrozzerie intercambiabili;
- trasporto di materie radioattive della classe 7 ma solo nel caso veicoli adibiti a laboratorio mobile (e simili), soggetti ancora al "riconoscimento di idoneità".
Veicoli base di tipo approvato
L'ADR definisce quale veicolo base, ogni veicolo a motore o suo rimorchio incompleto cioè telaio cabinato, telaio di rimorchio, trattore per semirimorchio, ecc., e quindi senza riferimento alla particolare carrozzeria finale che può essere una cisterna, una batteria, ecc.
L'approvazione o l'omologazione del veicolo base è obbligatoria per i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli, come meglio sotto specificati, adibiti a:
- trasporti nazionali: tutti con le sole eccezioni previste dalle norme di recepimento dell'ADR 2009 per i veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997;
- trasporti internazionali: tutti.
I diversi tipi di veicoli base omologati ed approvati si distinguono mediante una sigla:
Caratteristiche dei veicoli base EX/II, EX/III, AT, FL
I veicoli base delle unità di trasporto EX/II, EX/III, AT, FL, devono essere conformi alle prescrizioni del capitolo 9.2 dell'allegato B dell'ADR che stabilisce le caratteristiche particolari delle diverse tipologie di veicolo.
Le specifiche si riferiscono ai seguenti equipaggiamenti:
- EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO (ADR 9.2.2)
- EQUIPAGGIAMENTO DI FRENATURA (ADR 9.2.3)
- PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO (ADR 9.2.4)
- DISPOSITIVI LIMITATORI DI VELOCITÀ (ADR 9.2.5)
- DISPOSITIVI DI AGGANCIO VEICOLI (ADR 9.2.6)
E sono riassunte ed indicate nella seguente tabella:
....
Stacca-batteria
La presenza di questo dispositivo è prescritta solo per i veicoli di tipo FL ed EXIII.
Lo stacca-batterie è un interruttore che ha la funzione di interrompere tutti i circuiti elettrici del veicolo, fatta eccezione per i circuiti permanentemente alimentati. Deve essere montato il più vicino possibile alla batteria.
Inoltre la norma stabilisce che se si tratta di un interruttore unipolare che interrompe cioè un solo polo del circuito, deve essere posto sul cavo di alimentazione (polo positivo) e non sul conduttore di massa (polo negativo).
Un dispositivo di comando dell'interruttore deve trovarsi nella cabina di guida. Tale comando deve essere a movimento complesso, protetto pertanto da ogni possibile azionamento accidentale.
Altri comandi dell'interruttore con eguali caratteristiche di protezione possono trovarsi sul veicolo, ma debbono essere chiaramente identificati.
Lo stacca-batteria deve interrompere i circuiti entro 10 secondi dopo l'azionamento del suo comando.
L'interruttore va posto in una scatola opportunamente protetta da polveri e da umidità con adeguato grado di protezione secondo la norma CEI 60529.
Anche i collegamenti elettrici sullo stacca-batteria devono garantire adeguato grado di protezione secondo la norma CEI 60529, a meno che tali collegamenti si trovino protetti da cuffie di gomma e si trovino all'interno del cofano della batteria.
[...] segue in allegato
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 2020 | Update ADR 2021 | Certifico Srl |
0.0 | 2019 | -- | Certifico Srl |
Fonti:
ADR 2021
EGAF
Lettera Circolare prot. n° 1498/4956/1 - MOT B058 del 18/06/1999
Collegati
Lista dell’equipaggiamento ADR Veicolo / membri equipaggio
Lettera Circolare prot. n° 1498/4956/1 - MOT B058 del 18/06/1999
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Requisiti veicoli ADR Rev 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
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Requisiti veicoli ADR Rev 00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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