Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico
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Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico
Criteri posa segnaletica / Formazione
ID 7792 | 19.08.2019
Il 15 marzo 2019 entra il vigore il nuovo "Decreto segnaletica" (Decreto MLPS 22 gennaio 2019). Novità per la formazione degli addetti e disciplinare per il segnalamento temporaneo.
Il Documento illustra l'allegato I del nuovo Decreto MLPS 22 gennaio 2019, "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", integrato con quanto previsto dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
Rev. 1.0 del 19.08.2019
Inserita Appendice prassi contenente l’interpello MLPS 5/2019 - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Decreto MLPS 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”.
Normativa:
Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.(GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)
Decreto 10 luglio 2002
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(GU n. 226 del 26 settembre 2002 SS n. 226)
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Estratto:
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.
L'allegato I del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto (gestori e imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie - ndr), le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.
Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:
- ambito extraurbano o urbano;
- tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
- numero di corsie per senso di marcia;
- larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
- presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;
- criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
- presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
- presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.
1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.
2. Dell’adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma 1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Inoltre per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all’art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico, (velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all’incidentalità ed alla tipologia delle componenti stradali interessate dall’incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).
Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell’edilizia e dei trasporti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli RLST o di sito e a garantire l’esercizio del diritto di accesso nei cantieri stradali e autostradali.
2. Criteri generali di sicurezza
2.1. Dotazioni delle squadre di intervento
Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di presegnalazione, secondo le modalità specificate nel punto 2.4.
La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilità. Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.
La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.
Tutti gli operatori della squadra di intervento devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.
Indumenti da lavoro ad alta visibilità
Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 471:2003+A1 (edizione dicembre 2007). La norma specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore, destinati a fornire un’alta visibilità dell’utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.
UNI EN ISO 20471:2017
Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti
La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.
UNI EN 343:2008
Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 343:2003+A1 (edizione agosto 2007) e tiene conto dell’errata corrige di novembre 2009 (AC:2009). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell’umidità del suolo
Gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sono regolamentati da diverse normative europee e nazionali. La norma attualmente in vigore è la norma EN ISO 20471:2017 in vigore dal 02 febbraio 2017, spesso associata alla norma EN 343 che fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, neve, nebbia e umidità.
EN ISO 20471:2017
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Tipi e classi
Gli indumenti ad alta visibilità sono raggruppati in tre classi correlate alla valutazione del rischio. Ciascuna classe deve avere aree minime di materiali ad alta visibilità incorporate nel capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1.
I capi di abbigliamento devono comprendere le aree richieste di materiale di fondo e materiale retroriflettente o, alternativamente, devono comprendere l'area richiesta di materiale a prestazioni combinate. L’area deve essere misurata sulla taglia del capo di abbigliamento minima disponibile con tutti i dispositivi di fissaggio regolati in base alla configurazione minima possibile.
II capo di abbigliamento deve essere realizzato di materiale ad alta visibilità su tutti i lati. Per
assicurare la visibilità da tutti i lati (visibilità a 360°), e importante che le bande retroriflettenti
orizzontali e i materiali fluorescenti circondino tronco, gambe dei pantaloni e maniche.
Simbolo grafico ISO 7000-2419 Indumento ad alta visibilità
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L'allegato II del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
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Percorso formativo per i lavoratori
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di un’ora;
b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
[...segue in allegato]
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | Agosto 2019 | Interpello MLPS 5/2019 | Certifico Srl |
0.0 | Marzo 2019 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto 10 luglio 2002
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
UNI EN ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico Rev. 1.0 2019.pdf Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019 |
861 kB | 481 | ||
Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico Rev. 00 2019.pdf Elaborato Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2019 |
594 kB | 261 | ||
Tavole rappresentative schemi segnaletici temporanei.pdf Decreto 10 luglio 2002 |
8788 kB | 435 |