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ID 24491 | 27.08.2025 / In allegato
Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025
Oggetto: nota lavoro intermittente - chiarimenti.
A seguito dell’avvenuta abrogazione del regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, si ritiene opportuno, sentito l’Ufficio legislativo ministeriale, fornire chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
In proposito, si è posto il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Sul punto, si ritiene di confermare il precedente orientamento di questo Ministero e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – da ultimo ribadito nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025, adottata su conforme parere di questa Amministrazione – secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Tale lettura, infatti, appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita da questa Amministrazione in materia, non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio.
Al riguardo, si ricorda che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.
Sul punto si precisa, peraltro, che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016).
In base a quanto sopra evidenziato, dunque le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
Fonte: MLPS
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