Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 46401 | 12 Ottobre 2018
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Infortunio mortale durante il montaggio in opera di torri metalliche anemometriche: DUVRI
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46401 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 13/06/2018
1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 1.6.2017, sull'appello degli imputati, confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto M.P. e V.M. colpevoli del reato di omicidio colposo e, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. ritenuta equivalente sulla circostanza aggravante della inosservanza delle norme antinfortunistiche e con la riduzione per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena mesi otto di reclusione ciascuno. Il giudice riconosceva anche al V.M. il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. A entrambi gli imputati, quali titolari rispettivamente della EAFIN s.p.a. azienda committente le opere (V.M.) e Industrial Service s.r.l. appaltatrice del montaggio in opera di tre torri metalliche anemometriche, era contestato di non avere promosso la cooperazione e il coordinamento dei lavori, mediante la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, così da comprendere le misure adottate per ridurre o eliminare i rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 DLgs. 81/08.
Al M.P., quale titolare della ditta esecutrice dei lavori veniva altresì ascritto di avere omesso di adottare le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero installate in conformità alle istruzioni di uso, in violazione dell'art.71 D.Lgs 81/2008.
Si contestava che, in ragione di tali violazioni, era occorso che, mentre gli operai della ditta appaltatrice erano intenti al tiraggio delle funi per l'innalzamento di una torre anemometrica, in assenza di prescrizioni di divieto di sostare nell'area in questione, P.L., cui erano stati sub appaltati alcuni interventi collegati al funzionamento della torre, era andato a posizionarsi alla base della stessa che, a causa della non corretta esecuzione delle opere di montaggio, era collassata, finendo per colpire e schiacciare la persona offesa provocandone il decesso.
3.Il giudice distrettuale riconosceva a carico degli imputati i profili di colpa sopra indicati, assumendo in primo luogo che le aziende erano tenute a predisporre un documento unico per la valutazione dei rischi in relazione ad opere da eseguirsi senza soluzione di continuità nel medesimo comune e con pagamento di un prezzo complessivo, di talché non era applicabile la deroga prevista dall'art.3 bis dell'art.26 D.Lgs.81/2008 con riferimento a lavori che non comportino un impiego di persone e mezzi superiore a due giorni lavorativi e comunque erano tenuti a informatore appaltatore e lavoratori autonomi dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui erano chiamati ad operare.
3.1 Riconosceva altresì l'ulteriore profilo di colpa nei confronti del M.P. e cioè di non essersi fatto carico, quale titolare della ditta appaltatrice nella realizzazione della torre e committente di ulteriori opere al P.L. di evitare di sostare nell'area interessata al tiraggio del palo per evitare i rischi derivanti da tale pericolosa attività, escludendo al contempo che la eventuale inosservanza di regole cautelari da parte dell'infortunato potesse valere ad escludere la relazione causale tra il comportamento dovuto, ma omesso, e l'evento, laddove la condotta del P.L. non solo non poteva ritenersi eccentrica ed esorbitante rispetto al perimetro del rischio tutelato ma, in ragione delle lavorazioni allo stesso demandate e della esigenza di circoscrivere e isolare la presenza di estranei alla lavorazione nell'area de quo, rientrava appieno nella sfera di rischio governata dalla impresa appaltatrice.
3. Avverso la sentenza interponevano ricorso per Cassazione le difese di entrambi gli imputati.
3.1 Con un primo motivo di ricorso il ricorrente V.M. deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.26 del D.Lgs 81/2008 in relazione all'art.41 c.p. evidenziando come era incorso in palese errore di diritto il giudice distrettuale nell'eludere la disciplina di cui all'art.26 comma III bis D.Lgs. 81/2008 che escludeva l'obbligo di predisporre il DUVRI per lavori di durata inferiore a due giorni, come era quello relativo al montaggio delle struttura de quo, risultando del tutto irrilevante che il contratto di appalto si riferisse ad una prestazione più complessa (montaggio di tre torri anenometriche) laddove tutta la disciplina prevenzional lavoristica è diretta a tutelare la sicurezza del lavoro nell'ambito del singolo cantiere e con riferimento alla prestazione lavorativa che ivi si svolge e non è condizionata dal contenuto e dalla proiezione al futuro del programma contrattuale, che può avere come oggetto prestazioni cumulative o periodiche, risultando al contrario valorizzato il principio della effettività dei rischi e delle tutele a fronte di una concreta prestazione lavorativa. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza sul presupposto della inesigibilità della condotta asseritamente omessa, laddove prendendo atto della effettiva durata del lavoro commissionato e della non complessità dello stesso, non era necessaria la predisposizione del DUVRI.
3.2 Con una seconda articolazione deduceva violazione dell'art.41 cod.pen. atteso che il giudice di appello non aveva considerato la circostanza che dal manuale di istruzioni di montaggio del palo anemometrico emergeva testualmente il rischio collegato allo stazionamento sotto il palo in sollevamento, evenienza cautelata rispetto alla quale il DUVRI sarebbe risultato meramente reiterativo, di talché la azienda affidataria dell'appalto avrebbe dovuto comportarsi di conseguenza a prescindere dalla ricorrenza di un documento ufficiale.
3.2 La difesa del M.P. articolava tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduceva violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione alla mancata predisposizione di cautele nel montaggio della torre anemometrica (art.71 D.Lgs.81/2008), assumendo che il giudice di appello aveva omesso di provvedere su motivo di impugnazione sottoposto laddove la violazione del precetto doveva essere ascritta non alla ditta appaltatrice ma allo stesso P.L., titolare della ditta sub appaltatrice che era tenuto alla predisposizione del POS nello svolgimento della prestazione da eseguire e di attenersi alle regole cautelari in esso inserite.
3.3 Con una seconda articolazione deduceva violazione della legge penale in punto di corretta applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 articolando ragioni di doglianza del tutto sovrapponibili a quelle indicate dalla difesa del V.M. nel primo motivo di ricorso.
Con un terzo motivo evidenziava poi che la norma di riferimento, di cui si assumeva la violazione (art.26 comma III bis D.Lgs. 81/2008) era stata modificata nel corso dell'anno 2013, escludendo la necessità di prediporre il documento di valutazione dei rischi ai lavori "inferiori a 5 uomini-giorno", criterio interpretativo secondo il quale neppure considerando il complesso degli interventi sub appaltati alla ditta del P.L. in relazione alla tre torri anemometriche sarebbe sorto l'obbligo di predisporre il DVR, con conseguente carenza del profilo di colpa ascritto.
1. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del V.M. e l'analoga censura mossa dal M.P. attraverso il secondo motivo di ricorso si presentano infondati laddove, a prescindere dalla formale declinazione delle doglianze sub specie di violazione di legge, le stesse aggrediscono la motivazione dei giudici di merito, nel proprio tessuto argomentativo, nella parte in cui viene riconosciuta rilevanza, ai fini del rispetto degli obblighi prevenzionistici e in particolare in relazione all'obbligo di predisposizione di un unico documento di valutazione dei rischi, al complessivo programma negoziale del contratto di appalto stipulato tra la ditta committente (Eafin) e l'appaltatore, con particolare riferimento ai profili di mancata previsione del rischio inferenziale tra lavorazioni, oggetto di contestazione.
2. Invero il giudice distrettuale, analogamente a quanto argomentato dal primo giudice, con un costrutto esente da contraddizioni o vizi logici, ha rappresentato come le prestazioni oggetto del contratto di appalto, anche in ragione della complessità organizzativa e della articolazione sul territorio, necessitassero della cooperazione e del coordinamento tra ditta committente e la ditta appaltatrice e comportassero un impegno esecutivo ben superiore alle due giornate lavorative, che rappresentava il termine minimo per escludere la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
2.1 In sostanza la motivazione appare coerente con il contenuto delle emergenze istruttorie, come richiamate nei motivi di ricorso e nella sentenza impugnata con particolare riferimento al contratto di appalto, e del tutto conforme al contenuto degli obblighi gravanti sul committente, come evidenziati dalla giurisprudenza del S.C. in presenza di rischio connesso alla lavorazione di diverse imprese sullo stesso luogo di lavoro (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv.259286; 28.11.2013, Schiano Rv.259086; sez.III, 25.2.2015, Cicuto Rv.262757; 7.6.2016, PC e altri in proc.Carfì ed altri).
2.2 In base ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dei ricorrenti, mentre le censure da questi proposte in ordine alla verosimile durata della prestazione e ai modi e ai tempi in cui la stessa doveva essere calcolata, finiscono sostanzialmente per riproporre, argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede.
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa del V.M. atteso che il giudice distrettuale ha adeguatamente rappresentato come la mancata predisposizione del DVR si pose come antecedente causale dell'Infortunio occorso alla persona offesa, laddove la mera fornitura del materiale necessario per la realizzazione della torre anemometrica corredato da istruzioni che ammonivano a non operare sotto il palo, non poteva costituire sufficiente adempimento agli obblighi gravanti sul committente soprattutto riguardo allo svolgimento delle lavorazioni interferenti o alla prevenzione di infortuni non direttamente collegati al montaggio della installazione.
Se da un lato gli interventi di installazione della torre costituivano l'epicentro del rischio sottoposto al diretto controllo e quindi alla garanzia del responsabile della ditta appaltatrice, le cautele indicate nelle istruzioni non esaurivano l'ambito del rischio garantito quando, come nel caso in specie, all'Interno dell'area di lavorazione presidiata dalla disciplina cautelare, venivano a confluire figure professionali terze, pure presenti nel cantiere in quanto prestatori di opera espressamente autorizzati ad operare sulla base dello stesso contratto di appalto che regolava i rapporti dell'appaltatore con la ditta committente, e pertanto per tali ipotesi avrebbero dovuto trovare espansione gli oneri di cooperazione e di coordinamento richiamati dalla disciplina normativa di cui in imputazione.
5. Infondato è altresì il primo motivo di ricorso della difesa del M.P. rivolto a censurare la motivazione del giudice di merito in relazione all'addebito della omessa predisposizione di cautele in fase esecutiva nel montaggio della torre anemometrica, sul presupposto che tali cautele avrebbero dovuto essere osservate primariamente dalla ditta facente capo alla persona offesa.
Sul punto invero il giudice distrettuale ha dato ampio e logico conto del fatto che la condotta del P.L. fu tutt'altro che eccentrica ed esorbitante rispetto alle lavorazioni che la persona offesa era stata chiamata a svolgere ma che, al contrario, la fase di interdizione alla zona interessata al tiraggio dei cavi che dovevano sostenere la struttura anemometrica, rientrava appieno nella area di rischio presidiata dalla ditta appaltatrice e per essa all'imputato M.P..
5.1 Invero ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez.IV, 7.6.2016, P.C. in proc. Carfì e altri, Rv. 267687; 17.6.2015, Mancini, Rv. 264957). Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore il S.C. ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore (sez.IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; sez.IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302).
5.2 Nel caso in esame invero la persona offesa, come correttamente rappresentato dal giudice di appello, non era intenta nella propria prestazione lavorativa, che era terminata, ma nondimeno aveva interferito con la fase esecutiva del montaggio della torre, interferenza che rientrava appieno all'interno della sfera del rischio governata dai soggetto titolare del rapporto di garanzia. Orbene la motivazione risulta del tutto corretta ed è altresì coerente con l'orientamento del giudice di legittimità che ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale è il comportamento eccentrico ed esorbitante le proprie mansioni (vedi sez.IV, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv.259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386).
6. I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 13 Giugno 2018.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46401 Anno 2018.pdf |
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