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Europe, Rome

Batterie al litio danneggiate / da eliminare

ID 6594 | | Visite: 15305 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/6594

Battterie e pile al litio danneggiate   da eliminare

Batterie al litio danneggate / da eliminare / Update ADR 2023

ID 6594 | 02.11.2022 / Documento completo in allegato

Aggiornamento delle Disposizioni speciali DS 188, DS 376 e DS 377 relative all’ADR 2023.

In rosso aggiornamento ADR 2023
_______

CAPITOLO 3.- Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti 3.3.1.

Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna della Tabella A del capitolo 3.2, con riferimento a materie od oggetti ai quali si applicano queste disposizioni.

Quando una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, si applicano le disposizioni dei commi a) e b) del 5.2.1.2.

Se il marchio è oggetto di una particolare formulazione tra virgolette, come "BATTERIE AL LITIO PER ELIMINAZIONE", la dimensione minima del marchio è di 12 mm, se non diversamente specificato nella disposizione speciale o altrove nell'ADR.

DS 188

Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila agli ioni di litio, l'energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh;

b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio, il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria agli ioni di litio l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico che soddisfano tale disposizione, l'energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, a eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009;

NOTA:
Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387).

c) ogni pila o batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 a), e), f) ove applicabile e g);

d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s'intende protezione dai contatti con materiali conduttori di elettricità contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;

e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta;

f) ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato nel 5.2.1.9.

Tale prescrizione non si applica:

i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate all'interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati);
ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all'interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli.

Se i colli sono sistemati in un sovrimballaggio, il marchio di pila al litio deve essere direttamente visibili o riprodotto all'esterno del sovrimballaggio e quest'ultimo deve recare il marchio "SOVRIMBALLAGGIO". Le lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare almeno 12 mm di altezza.

NOTA:
I colli contenenti pile al litio imballate conformemente alle disposizioni della sezione IB delle istruzioni di imballaggio 965 o 968 del capitolo 11 della parte 4 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO recanti il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.9. (marchio per le pile al litio) e l'etichetta riportata nel paragrafo 5.2.2.2.2 modello n. 9A sono ritenuti conformi alle disposizioni della presente disposizione speciale.

g) a meno che le pile o le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e

h) Nella presente disposizione speciale, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio. A meno che le pile o le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, i colli non possono superare una massa lorda di 30 kg.

Come sopra ed altrove nell'ADR, con "contenuto di litio" si intende la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio.

DS 376

Le pile e le batterie al litio ionico e le pile e le batterie al litio metallo identificate come danneggiate o difettose di modo che non siano più in conformità con il tipo provato secondo le disposizioni applicabili del Manuale delle prove e dei criteri, devono soddisfare le prescrizioni della presente disposizione speciale.

Ai fini della presente disposizione speciale, si possono includere senza limitarsi a esse:

- le pile o le le batterie identificate come difettose per motivi di sicurezza;
- le pile o le le batterie che presentano dei segni di fuga di liquido o gas;
- le pile o le le batterie che non possono essere diagnosticate prima del trasporto; o
- le pile o le le batterie che hanno subito un deterioramento fisico o meccanico.

NOTA;
Per determinare se una pila o una batteria può essere considerata come danneggiata o difettosa, una stima o una valutazione deve essere effettuata sulla base dei criteri di sicurezza del fabbricante della pila, della batteria o del prodotto finito o da un esperto tecnico che conosce gli elementi di sicurezza della pila o della batteria. Una stima o una valutazione può includere, senza limitarsi a essi, i seguenti criteri:

a) pericolo importante quale presenza di gas, incendio o perdita di elettrolita;
b) utilizzo che ne è stato fatto della pila o della batteria o un uso improprio di essa;
c) segni di danni fisici, quali deformazione della scatola della pila o della batteria, o colori sulla scatola;
d) protezione contro i cortocircuiti esterni e interni, quali le misure di alimentazione o d'isolamento;
e) stato degli elementi di sicurezza della pila o della batteria; o
f) danni a qualsiasi componente di sicurezza interno, quale sistema di gestione della batteria.

Le pile e le batterie devono essere trasportate conformemente alle disposizioni applicabili ai nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481, ad eccezione della disposizione speciale 230 e a meno che non sia specificato diversamente nella presente disposizione speciale.

Le pile e le batterie devono essere imballate conformemente alle istruzioni d'imballaggio P908 del 4.1.4.1 o LP904 del 4.1.4.3, a seconda dei casi.

Le pile e le batterie identificate come danneggiate o difettose e suscettibili di smontarsi rapidamente, di reagire in modo pericoloso, di produrre una fiamma o una fuoriuscita pericolosa di calore o un'emissione di gas o vapore tossici, corrosivi o infiammabili, nelle condizioni normali di trasporto devono essere imballate e trasportate conformemente alle istruzioni d'imballaggio P911 del 4.1.4.1 o LP906 del 4.1.4.3, a seconda dei casi.". L'autorità competente di ogni Parte contraente dell'ADR può autorizzare delle condizioni d'imballaggio o di trasporto alternative e può altresì riconoscere l'approvazione dell'autorità competente di un paese che non è Parte contraente dell'ADR, a condizione che tale approvazione sia stata concessa conformemente alle procedure applicabili secondo il RID, l'ADR, l'ADN, il Codice IMDG o le Istruzioni Tecniche dell'ICAO. In entrambi i casi, le pile e batterie sono assegnate alla categoria di trasporto 0.

I colli devono recare l'indicazione "PILE AL LITIO IONICO DANNEGGIATE/DIFETTUOSE" o "PILE AL LITIO METALLO DANNEGGIATE/DIFETTUOSE", come appropriato.

La seguente dicitura deve essere inclusa nel documento di trasporto: "Trasporto secondo la disposizione speciale 376".

Ove applicabile, il trasporto deve essere accompagnato da una copia dell'approvazione dell'autorità competente.

DS 377

Le pile e le batterie al litio metallo o al litio ionico e gli equipaggiamenti contenenti tali pile e batterie trasportate per la loro eliminazione o il loro riciclaggio, in miscela o non con pile o batterie diverse da quelle al litio, possono essere imballate conformemente all'istruzione d'imballaggio P909 del 4.1.4.1.

Queste pile e batterie non sono soggette alle disposizioni del 2.2.9.1.7 da a) a g).

I colli devono recare la marcatura "PILE AL LITIO PER ELIMINAZIONE" o "PILE AL LITIO PER RICICLAGGIO".

Le batterie identificate come danneggiate o difettose devono essere trasportate conformemente alla disposizione speciale 376.

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Revisione Data Oggetto Realizzato
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