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Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificio

ID 6481 | | Visite: 13213 | Documenti Sicurezza Organi IstituzionaliPermalink: https://www.certifico.com/id/6481

 Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi artificio

Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificio

Linee guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio

Vedi: Check list sicurezza fabbriche e depositi fuochi d'artificio

_______

ATTIVITA’ OPERATIVA

I principali adempimenti operativi per i sopralluoghi presso fabbriche e depositi in questione possono essere così riassunti:

1. verificare attentamente la corrispondenza tra quanto autorizzato nella licenza di P.S. in corso di validità (in merito, ad esempio, al quantitativo massimo di materiale esplodente detenibile o al numero di caselli o depositi autorizzati) e quanto riscontrato nel sito controllato. Al riguardo, sarà utile predisporre, antecedentemente al sopralluogo e tra gli operatori che parteciperanno al controllo, un briefing durante il quale procedere alla visione di tutta la documentazione di interesse (licenze, planimetrie, relazioni tecniche, etc.), acquisita dagli atti del fascicolo dell’attività di cui trattasi. Tale documentazione sarà confrontata con quella da richiedere al titolare della licenza all’inizio del sopralluogo. Dovrà essere verificata la corrispondenza fra la documentazione e l’effettiva situazione dei luoghi. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata è necessario segnalare all’Autorità le omissioni riscontrate per eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell’attività. Nell’accertamento in parola si terrà conto che ogni modifica e/o variante alla configurazione autorizzata dovrà essere supportata dal preventivo benestare dell’Autorità preposta;

2. riscontrare il rispetto delle eventuali prescrizioni, ex art. 9 T.U.L.P.S., presenti in licenza oppure imposte con verbale a seguito di precedenti sopralluoghi;

RD 18 giugno 1931, n. 773
...
Art. 9. (Art. 8 T. U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.


3. valutare l’opportunità di far precedere, sia pure nella contestualità del controllo, il sopralluogo da parte della locale C.T.T. da un intervento degli artificieri che adotteranno tutte le misure del caso per consentire che l’attività di verifica della suddetta Commissione avvenga in condizione di sicurezza. Ciò allo scopo di individuare subito eventuali gravi situazioni anomale o di pericolo sia per l’attività in atto che per la stessa attività di controllo; tali situazioni andranno subito inibite;

4. valutare l’opportunità di avvalersi, durante il sopralluogo e per le verifiche sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), dell’organo di vigilanza competente per territorio di cui all’art. 13 del decreto in parola.

RD 18 giugno 1931, n. 773
...
Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.¹
4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

Nelle linee guida in argomento vengono considerate le fabbriche di fuochi d’artificio ed i relativi depositi di fabbrica e di vendita. Per deposito di fabbrica si intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita (Capitolo IV, punto 2, RD 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S.).

Per deposito di vendita si intende quel locale isolato (nel senso di cui al Cap. IV per quanto riguarda le distanze di sicurezza cui deve sottostare a differenza del deposito di esercizio di minuta vendita), o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente Autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 ed oltre, per l'esercizio della vendita (Capitolo IV, punto 3, RD 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S.); nel caso di artifici per “quantità” si intende la somma delle “masse nette” di ciascun artificio. 

CONTROLLO DOCUMENTALE

Presso lo stabilimento dovrà essere disponibile la seguente documentazione:

- Certificato di prevenzione incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011;

- Certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
In particolare, per quanto concerne gli impianti, dovranno essere rese disponibili le dichiarazioni di conformità o documentazione equipollente, rilasciate ai sensi del DM 37/2008 o ai sensi di normative previgenti, relative ai seguenti impianti, qualora presenti:

a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi di tipo automatico e manuale;
g) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

- Planimetria nella quale siano evidenziate:

a) l'ubicazione delle attività;
b) le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
c) l'indicazione dei percorsi di esodo;
d) le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
e) l'illuminazione di sicurezza.

- Registro dei controlli nel quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione relativi agli impianti, anche di protezione dalle scariche atmosferiche, e l’attività di informazione relativa ai rischi di incendio e di esplosione, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

- Documentazione inerente il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro (documento di valutazione dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori, pianificazione di emergenza, denuncia all’INAIL dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione ai sensi dell’art. 12 del DPR 1124/1965).

DPR 1124/1965
...

Art. 12. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Quando per la natura del lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori;

I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

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