Circolare 11 maggio 2018: Attività Ispettiva fabbriche e depositi di fuochi d'artificio
Oggetto:
Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione.
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Art. 47. (Art. 46 T. U. 1926).
Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
L'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale e piu frequente l'impiego di prodotti pirotecnici in occasione di eventi pubblici a carattere locale, ripropone l'esigenza di assicurare la piu accurata ed attenta vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.
Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di verificare che i titolari di licenza di fabbriche e depositi presennti sui territorio osservino scrupolosamente la nonrmativa tecnica ed amministrativa di settore.
In particolare appare opportuno predisporre, sia ad opera degli Uffici di Polizia che della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, opportuni ed adeguati controlli mirati ad accertare la puntuale osservanza degli oibblighi dei titolari delle licenze di fabbricazione, rilasciate dal Prefetto ex art. 47 T.U.L.P.S, con l'ausilio eventuale di personale appartenente al nucleo artificieri.
Si richiama, al riguardo, il contenuto della circolare n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 05.07.2016, a firma del Capo della Polizia — Direttore Generale della P.S., con la quale erano state diramate le "Linee guida per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio", pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
Tali linee guida costituiscono un utile manuale operativo, completo di una lista di controlli che agevola le verifiche in corso di sopralluogo, nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in tema di idoneità ed operatività delle strutture operanti nella fabbricazione e deposito dei fuochi d'artificio con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.
Nelle more dell'effettuazione dei predetti sopralluoghi, appare indispensabile che iSig.ri Prefetti attuino nei confronti degli operatori economici una mirata campagna di sensibilizzazione, attraverso mirate comunicazioni volte a richiamare l'attenzione sugli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni e dalle eventuali ulteriori prescrizioni imposte all'atto del rilascio delle licenze a mente dell' art. 9 T.U.L.P.S.
Tra l'altro, le predette comunicazioni dovranno essere preordinate a rammentare le indicazioni contenute nella pubblicazione redatta dall'INAIL in collaborazione con l'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale recante "Indicazioni Operative per Aziende del Settore Pirotecnico ".
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Inoltre, come gia precedentemente indicato nella circolare 557/PAS/U/011826/XV.H.MASS del 07.08.2015, alla cui attenta lettura si rimanda, si suggerisce di procedere ad un approfondito controllo delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori di settore, al fine di monitorare se vi sia una sproporzione tra la quantita di prodotti che una struttura e autorizzata a fabbricare o detenere e il totale dei quantitativi di prodotti movimentati per l'allestimento di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., o peril rifomimento di altri depositi.
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Art. 57. (Art. 56 T. U. 1926).
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria
MI Prot. 557/PASIXV.H.MASS(6)
https://www.poliziadistato.it/articolo/38618
Collegati
Circolare 5 luglio 2016, n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificio
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico
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