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Europe, Rome

Malattie professionali: quadro normativo e procedure

ID 6066 | | Visite: 41739 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6066

Malattie professionali   Quadro normativo e procedure

Malattie professionali: quadro normativo e procedure / Aggiornamento Gennaio 2024

ID 6066 | Rev. 3.0 del 14.01.2024 / Documento completo allegato

In allegato Documento completo sulle malattie professionali, con FAQ, Quadro normativo, Decreto 10 Ottobre 2023 (Elenco Malattie professionali industria/agricoltura modifica Tab. 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965) e Decreto 15 novembre 2023 (Malattie professionali con obbligo di denuncia Art. 139 D.P.R. n. 1124 del 1965).

Rev. 3.0 del 14.01.2024

1. Aggiunto: Decreto 10 Ottobre 2023 (Elenco Malattie professionali industria/agricoltura con obbligo di assicurazione Artt. 3 e 211 D.P.R. n. 1124 del 1965)
2. Aggiunto: Decreto 15 novembre 2023 (Liste Malattie professionali con obbligo di denuncia Art. 139 D.P.R. n. 1124 del 1965)
3. Aggiornata ed integrata struttura Documento

Rev. 2.0 del 19.12.2022 

1. Aggiunta: Ordinanza CC n. n. 29611 dell'11 ottobre 2022

Depressione e ansia del lavoratore: sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro anche se non tabellate nel D.P.R. n. 1124 del 1965.

Rev. 1.0 del 01.12.2022 

1. Aggiornato ed integrato intero documento
2. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022
3. Altre Circolari
4. Inseriti riferimenti alle raccomandazioni europee: Raccomandazione 2003/670/CE abrogata dalla Raccomandazione (UE) 2022/2337, quest'ultima elenca le malattie professionali connesse con la professione esercitata (Allegato I) ed oggetto di possibile futuro inserimento (Allegato II)

Malattie professionali

[...]

Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC

(*) Modifica Tabelle Allegati 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ultimo Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023)
(**)
Decreto emanato a parte, ultimo Decreto 15 novembre 2023 (GU n.10 del 13.01.2024)

Fig. 1 - Schema Malattie professionali con Obbligo di assicurazione e Obbligo di denuncia MC
...

A. Tabella malattie professionali industria/agricoltura assicurazione obbligatoria

Decreto 10 ottobre 2023 / Revisione tabelle malattie professionali (2023) con assicurazione obbligatoria

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. 

(GU n.270 del 18.11.2023)
_________

Art. 1. Tabelle delle malattie professionali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo
...

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)

DPR 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 3

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. (1)

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Art. 211

L'assicurazione comprende, altresì le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
________

(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

B. Liste malattie professionali industria obbligo di denuncia MC

Decreto 15 novembre 2023 IN VIGORE

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Decreto 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

(GU n.10 del 13.01.2024)

Art. 1. Elenco delle malattie professionali

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vedi Testo

D.P.R 1124/1965 

Art. 139.

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.(1) 

Se la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (ora in vigore Art. 41 D.Lgs 81/2008 / ndr), contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila.(1)(2)(3)(4)
__________

Aggiornamenti Art. 139

(1) Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera a) che "nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"; ha inoltre disposto (con l'art. 26 comma 46 lettera b) che "nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena e' dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

(2) Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ha disposto (con l'art. 258, comma 1) che "Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260".

(3) Visite mediche Art. 33 (DPR19 marzo 1956, n. 303) - non più in vigore

Nelle lavorazioni industriali che espongono a1l'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risulta no comunque nocive, indicate nella tabella, allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da, un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per con­statare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

(4) Vedi a seguire
Art. 41 D.Lgs 81/2008

Art. 40 D.Lgs 81/2008

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

Art. 41 D.Lgs 81/2008

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
______

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. 

...

Liste malattie professionali soggette a denuncia / Raffronto 2014 - 2024

Che cos'e' una malattia professionale

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:

- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
- ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
- ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.

La procedura amministrativa

In caso di malattia professionale, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della malattia stessa; il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni di tempo per la comunicazione all'Inail.

L'autorità di Pubblica Sicurezza deve comunicare al Pretore gli infortuni mortali e quelli che determinano una invalidità superiore ai 30 giorni. Il Pretore deve promuovere, nel più breve tempo possibile, l'inchiesta sul posto di lavoro per accertare le cause e le circostanze dell'avvenuto infortunio. Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le cure necessarie per riacquistare la capacità lavorativa.

Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni, è di 3 anni dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. 1124/65).

Gli enti assicuratori

L'assicurazione contro le malattie professionali è gestita dall'Inail - che comprende anche il  settore navigazione (ex-Ipsema)(1) - e dall'Enpaia.

L'Inail "Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantendo il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da malattie professionali causati dalla attività lavorativa. Presso l’Inail sono generalmente assicurati quasi tutti i lavoratori che prestano opera manuale, o anche di concetto, retribuita alle dipendenze altrui. Sono protetti anche i lavori per i servizi domestici e familiari, qualunque sia la durata delle prestazioni, e i lavori per i servizi di riassetto o pulizia di locali.

L’Inail - settore navigazione (ex - Ipsema2 ) assicura contro le malattie professionali il personale della navigazione marittima che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, è esposto a fattori di rischio di ordine tecnico – ambientale e professionale, connessi allo stile di vita che caratterizza la navigazione.

L’Enpaia “Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoli” è un ente di natura privata che gestisce in via esclusiva l’assicurazione contro le malattie professionali dei lavoratori dell’azienda agraria inquadrati in qualità di impiegati e dirigenti.  Gli operai fissi o avventizi addetti ad aziende agricoli o forestali, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende sono assicurati, infatti, presso l’Inail.

(1) L’Ipsema era l'"Istituto di Previdenza del settore marittimo" soppresso con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 ed attualmente incorporato nell’Inail.

Denuncia malattia professionale silicosi/asbestosi

Mod. 101 R.A.

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A.

Mod. 101 R.A. - Nav Settore navigazione

Istruzioni per la compilazione del Mod. 101 R.A. - Nav

Mod. 01 Ret/Nav Estratto paga marittimi

Istruzioni per la compilazione del Mod. 01 Ret/Nav

Denuncia/segnalazione di malattia di probabile/possibile origine lavorativa (art. 139 T.U.)

Mod. 92 bis con legende e note

Denuncia di malattia professionale - Supporto al servizio online
...

Denuncia silicosi/asbestosi - supporto al servizio online
...

C. Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura con obbligo di assicurazione 2023 (Art. 3, 211 D.P.R 1124/1965)

Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura Decreto 10 ottobre 2023

Il Decreto 10 Ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, modifica ed integra la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

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Decreto 10 Ottobre 2023

Elenco Malattie professionali industria/agricoltura

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Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 4 DPR 1124/65

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Decreto 10 Ottobre 2023

Nuova tabella - Allegato 5 DPR 1124/65


D. Malattie professionali con obbligo di denuncia (Art. 139 D.P.R 1124/1965)

Elenco malattie professionali Decreto 15 novembre 2023

Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014.pdf) Decreto 15 novembre 2023  Malattie professionali con obbligo di denuncia
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista II.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista I - malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista I.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 Lista III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Lista III - malattie la cui origine lavorativa é possibile
Scarica questo file (Decreto 10 giugno 2014 allegati I-II-III.pdf) Decreto 15 novembre 2023 Tutte le liste I + II + III

[...]

Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali

(GU L 309/12 del 30.11.2022)

La presente raccomandazione abroga la raccomandazione 2003/670/CE e tiene conto del parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ed inserisce la COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione alla Voce 408:

408 COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.

Il termine «assistenza sanitaria e sociale» dovrebbe essere inteso come riferito alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2. Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle che rientrano nella sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente. A tale riguardo, un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale. Ai sensi della nuova disposizione della raccomandazione è opportuno che gli Stati membri definiscano un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali. Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.

Allegati

Allegato I:
- elenco malattie descritte devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte, sono presenti 5 gruppi:
1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici
2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci
3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci
4. Malattie infettive e parassitarie
5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

Allegato II
- elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo
2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

Vedi:


Vedi Testo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

(GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario)

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -  DPR. 1124/1965. Proposta di lettura integrata

Vedi Testo
.
..
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 14.01.2024 1. Decreto 15 novembre 2023
2. Decreto 10 ottobre 2023
3. Aggiornata ed integrata struttura Documento
Certifico Srl
2.0 19.12.2022 Ordinanza CC n. n. 29611 dell'11 ottobre 2022 Certifico Srl
1.0 01.12.2022 1. Aggiornato intero Documento
2. Altri aggiornamenti in accordo:
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Raccomandazione (UE) 2022/2337
3. Aggiornata Modulistica Denuncia allegata 2022
4. Altre Circolari
Certifico Srl
0.0 02.05.2018 --- Certifico Srl

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Malattie professionali

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