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Europe, Rome

Verifiche periodiche attrezzature a pressione

ID 5825 | | Visite: 84670 | Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/5825

Verifiche periodiche attrezzature a pressione   Gruppo GVR

Verifiche periodiche attrezzature a pressione - Gruppo GVR / Maggio 2022

ID 5825 | Update Rev. 1.0 del 17.05.2022

Documento illustrativo della Procedura di verifica delle attrezzature a pressione, Gruppo GVR del DM 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, sono previste:

1. Prima verifica periodica
2. Verifica periodica di funzionamento; 
3. Verifica periodica interna;
4. Verifica periodica di integrità (decennale).

Allegati documenti:
- Lista di controllo apparecchi a pressione
- Modello verbale prima verifica periodica
- Modulo classificazione attrezzatura a pressione

Portale CIVA (Servizi telematici di Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi)

Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi INAL si richiedono on line con il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature.

Richieste di verifica che è possibile presentare per gli Apparecchi a pressione:

- Verifica di messa in servizio;
- Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta Contestuale);
- Dichiarazione di messa in servizio;
- Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b), c) e d);
- Prima verifica periodica.

Dal 16 luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell’organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra (art.7-bis DPR 462/01), per le attrezzature a pressione non previsto al momento (data news).

Vai al portale CIVA

Verifiche periodiche attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione, sono soggette a verifiche periodiche in accordo con:

DM 11 aprile 2011 
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art.71 co. 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. 
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. 
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. 
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. 
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. 

- Periodicità in accordo con l'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008:

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi
surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e  recipienti di vapore d'acqua
e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione
con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione
alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

 
La verifica delle attrezzature del gruppo GVR del D.M. 11 aprile 2011:

1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 

 Gruppo GVR Figura 1Gruppo GVR Figura 2

a) Attrezzature a pressione: 

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (*)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (**)
6. Forni per le industrie chimiche e affini.

(*) da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975
(**) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.
_______

D.M. 11 aprile 2011

4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

4.1. Periodicità delle verifiche

4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono:

a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).

4. 1.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.

4.2. La prima delle verifiche periodiche

4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:

a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifi ca di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.

4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell’insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell’insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell’insieme c sul rispetto delle istruzioni per l’uso. da inserire nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell’insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell’insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell’insieme.

4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell’insieme (o nel verbale relativo all’insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzature componenti l’insieme:

a) quelle marcate CE;

Marcatura CE GVR

b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;

c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell’insieme.

4.3. Le verifiche periodiche successive

4.3.1. La verifica di funzionamento

4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

a) esame documentale:
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.

4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.

I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all’attrezzatura a pressione a cui sono asservite.

I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L’installazione di valvole di intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell’INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

4.3.2. La verifica di integrità decennale

4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

a) data la non completa ispezionabilità dell’attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vengono intraprese per l’eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l’entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l’ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all’INAIL per l’inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio.

4.3.2.3. Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all’interno. anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente. l’ispezione è integrata. limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l’integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.

4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita. in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell’utente di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l’assenza della caduta di pressione.

4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità della struttura.

4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore

4.4.1. La visita interna consiste nell’esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.

4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fi ne di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell’esercizio del generatore stesso.

4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore

4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3.1.1 si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l’uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.

4.6. Verifica di impianti di riscaldamento

4.6.1. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso. le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL.

4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari

4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m 3 contenenti GPL possono usufruire dell’esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all’articolo 6 del presente decreto.[/box-note]

Decreto 29 febbraio 1988
.
..

Art. 3. Verifiche annuali di esercizio

I recipienti di cui all'art. 1 di capacita' non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:

a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici;
b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalita' degli accessori;
c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL. Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974. La domanda di esonero dovra' essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

...
4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m 3 contenenti GPL con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell’emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all’articolo 6 del presente decreto.

4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d’integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto. alla pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell’intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell’intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è richiesto il controllo spessimetrico.

4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all’altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.

4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all’ulteriore esercizio vengono rilasciate dall’INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.

4.8. Considerazioni generali

4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d’uso della attrezzatura.

4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l’attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.

...
segue in allegato

Fonti: 
DM 11 aprile 2011 
decreto legislativo n. 81/2008
D.lgs. 93/2000
DM 1° dicembre 2004, n. 329

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