Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.840
/ Totale documenti scaricati: 27.884.492

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.884.492 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento (UE) 2018/213

ID 5618 | | Visite: 13153 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/5618

Regolamento 213 2018

Regolamento  (UE) 2018/213

ID 5618 | 14.02.2018

Regolamento  (UE) 2018/213 della Commissione del 12 febbraio 2018 relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

GUUE L 41/6 del 14.2.2018

Entrata in vigore: 06.03.2018

Abrogazione

Il regolamento è abrogato dal Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213. (GU L 2024/3190 del 31.12.2024). Entrata in vigore: 20.01.2025

...

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «limite di migrazione specifica» (LMS): la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari;
2) «materiali e oggetti»: tutti i materiali e gli oggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004;
3) «vernici» o «rivestimenti»: materiali o oggetti composti da uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA), applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche.

Articolo 2

1. La migrazione nei o sui prodotti alimentari di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA) (n. CAS 0000080-05-7) da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non supera un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg).

2. In deroga al paragrafo 1, non è consentita la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti specificamente destinati a venire a contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia, quali definiti al regolamento (UE) n. 609/2013.

Articolo 3

1. Al fine di verificare la conformità all'articolo 2 del presente regolamento si applicano le norme stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 6, e 7, all'allegato III e all'allegato V, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 10/2011.

2. I risultati delle prove ottenuti nell'ambito della procedura di verifica di cui al paragrafo 1 sono espressi in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 10/2011.

Articolo 4

1. In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 gli operatori economici provvedono a che i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti siano corredati di una dichiarazione scritta di conformità che riporti le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione è disponibile in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione diverse dalla vendita al dettaglio.

2. La dichiarazione scritta permette di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti cui si riferisce. Se ne redige una nuova versione per rispecchiare qualsiasi cambiamento dei livelli di migrazione dalla vernice o dal rivestimento applicati ai materiali e agli oggetti. 

3. Dietro richiesta di un'autorità competente nazionale l'operatore economico mette a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa comprovante la conformità con la dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1. La documentazione giustificativa deve essere fornita tempestivamente e comunque entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta. La documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

Articolo 5
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6
I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

...

ALLEGATO I

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 4 contiene le seguenti informazioni:

1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che produce o importa il materiale o l'oggetto rivestito;
3) l'identità del materiale o dell'oggetto verniciato o rivestito;
4) la data della dichiarazione;
5) la conferma che la vernice o il rivestimento applicato al materiale o all'oggetto rispetta le restrizioni stabilite all'articolo 2 del presente regolamento e le prescrizioni fissate negli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
6) le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto rivestito, quali:
a) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
b) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
c) il massimo rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare e volume per il quale è stata verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 10/2011, o informazioni equivalenti.

ALLEGATO II

Nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 la voce riguardante la sostanza n. 151 è sostituita dalla seguente: sostanza n. 151 è sostituita dalla seguente:

«151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-idrossifenil)propano

no

no

0,05

Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (1) (2).

Da non utilizzare per la fabbricazione tazze o bottiglie in policarbonato che, date le loro caratteristiche a prova di perdite, sono destinate ai lattanti (3) e ai bambini nella prima infanzia (4).

13607

_______________

(1) Lattanti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(2) Tale restrizione è applicabile a partire dal 1° maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1° giugno 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.
(3) “Lattante” quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013.
(4) “Bambino nella prima infanzia” quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 609/2013.

_______________

...

MOCA - GMP | Consolidato 2018

MOCA GMP 2018 small

Ed. 1.0 del 26 Dicembre 2017 

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2017.
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato 2018, direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.

Download Indice Ed. 1.0 del 26 Dicembre 2017

Download MOCA - GMP | Consolidato 2018

MOCA Disciplina 2018

Rev. 1.1 Febbraio 2018

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, a contatto con sostanze alimentari

Raccolta di tutta la normativa nazionale ed europea sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, a contatto con sostanze alimentari

Download Raccolta normativa Tutta la disciplina MOCA | 2018

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2018 213.pdf)Regolamento (UE) 2018/213
Regolamento materie plastiche
IT402 kB1228

Tags: Chemicals Food

Ultimi inseriti

Gen 14, 2025 51

Legge 14 marzo 1985 n. 132

in News
Legge 14 marzo 1985 n. 132 ID 23293 | 14.01.2025 Legge 14 marzo 1985 n. 132Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. (GU n.89 del 15.04.1985 - S.O) Collegati[box-note]Convenzione… Leggi tutto
Violenza contro le donne tutte le norme 08 Marzo 2024
Gen 14, 2025 42

Violenza contro le donne, tutte le norme

in News
Violenza contro le donne, tutte le norme / Ed. 2024 ID 23292 | 14.01.2025 / In allegato 08.03.2024 - Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali L’itinerario di raccolta non può che prendere l’avvio dalla considerazione del quadro normativo internazionale, all’interno del quale si colloca -in… Leggi tutto
Convenzione CEDAW 1979
Gen 14, 2025 39

Convenzione CEDAW

in News
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) / ONU 1979 ID 23291 | 14.01.2025 Ratifica IT: Legge 14 marzo 1985 n. 132 (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 35
Gen 14, 2025 84

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 ID 23287 | 14.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei… Leggi tutto
Gen 14, 2025 60

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 69

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 69

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto