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Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 1764 | 24 Gennaio 2018

ID 5503 | | Visite: 6059 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/5503

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 24 Gennaio 2018 n. 1764

Infortunio del lavoratore: Responsabilità DL omesso controllo sull'appropriato uso della cintura di sicurezza 

Civile Sent. Sez. L Num. 1764 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Data pubblicazione: 24/01/2018

Fatti di causa

che la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 416/2011, rigettava l'appello proposto da E.S., titolare di omonima impresa edile, avverso la sentenza del tribunale di Caltanissetta ed in parziale riforma elevava a € 52.272,48 l'ammontare della somma dovuta dall'appellante in favore dell'Inail a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965 per infortunio sul lavoro avvenuto in data 18 gennaio 1999 ai danni di M.A., allorché quest'ultimo alle dipendenze della predetta impresa, durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio immobile sito in Trapani, ebbe a cadere al suolo da una impalcatura sulla quale era salito per verificare la stabilità del ponteggio esistente;

che a fondamento della sentenza, per quanto qui interessa, la Corte sosteneva che gravasse sul titolare dell'impresa il preciso obbligo non solo di fornire, ma di assicurarsi che il lavoratore facesse effettivo uso del casco e della cintura di sicurezza, aggiungendo che non si potesse ritenere che il comportamento posto in essere dal M.A. (salire sulla parte non calpestabile del ponteggio e appoggiare il piede sulla mantovana) fosse connotato da abnormità e/o imprevedibilità;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.S. con tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inail ha resistito con controricorso;

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell'effettiva dinamica dell'infortunio occorso al lavoratore in riferimento alla sua esatta collocazione al momento della caduta (nel passaggio dal carroponte alla passerella sopraelevata, piuttosto che già su questa, debitamente protetta), sulla base di presunzioni non tratte da fatti obiettivamente certi, ma da un processo inferenziale in contrasto con le deposizioni dei testi oculari (debitamente trascritte), neppure congruamente né logicamente argomentato, in quanto meramente congetturale.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della presunzione del difetto di adeguata formazione antinfortunistica datoriale (a spiegazione dell'esclusione del concorso di colpa del lavoratore, così giustificato dall'omesso aggancio della cintura di sicurezza, pure indossata) dall'inferenza di una prassi aziendale scorretta (supposta, per giunta in base all'unico episodio del mancato uso, al momento dell'incidente, di cinture dai due colleghi sentiti come testi, intenti a lavorare all'interno di una struttura protetta, quale il "cestello"), ignorando la prova acquisita dell'attività informativa-formativa dei lavoratori, risultante da una testimonianza assunta in primo grado.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1227 c.c., 5, secondo comma, lett. c) d.lg. 626/1994 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo di esclusione del concorso di colpa del lavoratore, riconosciuto imprudente nell'omesso aggancio alla struttura di protezione della cintura di sicurezza indossata, in quanto comportamento di minima diligenza esigibile da chiunque, e non soltanto da operaio esperto e specializzato quale S.M., pure debitamente formato, in adempimento dell'obbligo di cooperazione nella prevenzione antinfortunistica posto a carico del lavoratore.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, quinto, sesto e settimo comma, 66, primo comma, n. 2 d.p.r. 1124/1965, 13, secondo comma d.lg. 38/2000 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della detrazione dalla liquidazione del danno civilistico (soltanto non patrimoniale) della relativa quota (€ 103.923,49) della rendita Inail, anziché del suo intero importo capitalizzato (€ 277.104.87, comprensivo della quota di € 117.677,10 per danno patrimoniale), non distinguendo l'art. 10 d.lg. 38/2000, applicabile ratione temporis, nella liquidazione dell'indennizzo, sostitutivo dell'originaria "rendita per inabilità permanente", tra danno patrimoniale e non: piuttosto configurandosi un danno differenziale (né patrimoniale, né non patrimoniale, ma) tout court, comportante un raffronto in via complessiva e non partita per partita.

5. In via preliminare, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinuncia (a spese compensate) di Quaranta s.r.l. in liquidazione nei confronti di S.M. che faccettava (con rituale notificazione dei rispettivi atti tra le parti) e dell’intimata Liguria Assicurazioni s.p.a.

[...]

7.2. E' noto che in materia di obbligo di sicurezza gravino sul datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 c.c., specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l'individuazione dei suoi contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore; e che l'obbligo di controllo non possa ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, viceversa esigendosi una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798).

7.3. Sicché, il datore di lavoro è ritenuto sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127). E ciò per la ratio di ogni normativa antinfortunistica, di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela: sussistendo la responsabilità esclusiva del lavoratore soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Ma in assenza di un tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (Cass. 13 gennaio 2017, n. 798; Cass. 5 dicembre 2016, n. 24798; Cass. 13 febbraio 2012, n. 1994; Cass. 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass. 8 febbraio 2002, n. 5024).

7.4. Alla luce dei superiori principi di diritto, la Corte territoriale ha condotto un accertamento in fatto con un corretto governo delle regole in materia di prova per presunzioni.
Non occorre, infatti, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; al riguardo occorrendo che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2632).
E l'apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'accertamento effettuato con metodo presuntivo, siccome attinente alla valutazione dei mezzi di prova, è poi rimesso in via esclusiva al giudice di merito, con sua insindacabilità in sede di legittimità, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (Cass. 26 gennaio 2007, n. 1715; Cass. 19 gennaio 1995, n. 564).

7.5. Sicché la Corte territoriale bene ha svolto il proprio ragionamento presuntivo nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio: a partire dal fatto noto, neppure specificamente contestato, della collocazione del luogo di caduta del corpo del lavoratore "esattamente sotto il punto di passaggio tra le due strutture" (così al penultimo capoverso di pg. 6 della sentenza); con la debita sottolineatura di una rilevata distanza di circa 80 - 100 cm. tra le due strutture, consistenti in cestello della piattaforma (ossia contenitore a forma di parallelepipedo munito di parapetto di altezza superiore alla cintola dei lavoratori con doppia ringhiera superiore anticaduta) e soprastante passerella del carroponte. Ed esso è stato adeguatamente e logicamente argomentato per le ragioni esposte (dal primo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza).

8. In esito al ragionamento presuntivo svolto, la Corte bresciana ha quindi accertato la responsabilità del datore di lavoro, sulla scorta delle modalità dell'infortunio ("nel passaggio dalla piattaforma al carroponte ... non agevole per la distanza riferita dai testi e per la necessità di arrampicarsi sul parapetto del ponte stesso, in situazione di assoluta precarietà e notevole pericolo"-, così al primo capoverso di pg. 7 della sentenza) e del quanto meno omesso controllo sull'appropriato uso della cintura di sicurezza sia pure indossata (come si evince dall'ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). E responsabilità esclusiva, in difetto di prova dell'adozione di ogni misura idonea ad evitare il danno, alla luce degli illustrati principi regolanti la materia (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 9 al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), con la conseguente irrilevanza giuridica dell'eventuale comportamento colposo del lavoratore (del quale invero neppure è stato dedotto un comportamento abnorme), ai fini del concorso di colpa invocato, in virtù dei principi di diritto suenunciati.

8.1. Sicché resta assorbita ogni questione relativa al difetto di prova di inadeguata formazione antinfortunistica datoriale e del suo riflesso sul concorso di colpa del lavoratore: così rettificata la motivazione in parte qua.

9. Appare, infine, evidente come le doglianze congiuntamente scrutinate si risolvano nella sostanza in una tendenziale sollecitazione ad una rivisitazione del merito, per la contrapposizione di una ricostruzione in fatto della parte a quella giudiziale e la contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), per le ragioni dette.

10. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 10, quinto, sesto e settimo comma, 66, primo comma, n. 2 d.p.r. 1124/1965, 13, secondo comma d.lg. 38/2000 e vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo della detrazione dalla liquidazione del danno civilistico (soltanto non patrimoniale) della relativa quota (€ 103.923,49) della rendita Inail, anziché del suo intero importo capitalizzato, è parimenti infondato.

11. La Corte territoriale ha infatti esattamente applicato i principi in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro sia chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee: sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lg. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione invece della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. 14 ottobre 2016, n. 20807; Cass. 26 giugno 2015, n. 13222; Cass. 10 aprile 2017, n. 9166).

12. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso nei confronti dell'Inail, con la regolazione delle spese del giudizio tra le parti secondo il regime di soccombenza.



P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo tra la ricorrente e S.M. e Liguria Assicurazioni s.p.a.;
rigetta il ricorso nei confronti dell'Inail e condanna Quaranta s.r.l. in liq. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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