Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive
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Pagina 20, allegato, criterio 6, lettera a), punto ii):
anziché:
«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua
Indicatore di efficienza
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 )
Opzione 1 —Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
ηs ≥ 107 %/[0 – 500]
ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]
ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]
ηs ≥ 130 %/> 2 000
Opzione 2 —Limiti di emissione di GHG
produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh»
leggasi:
«Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua
Indicatore di efficienza
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000 ; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP > 2 000 )
Opzione 1 —Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
ηs ≥ 107 %/[0 – 500]
ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]
ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]
Opzione 2 —Limiti di emissione di GHG
produzione termica 150 g CO2-equivalente/kWh»
Pagina 23, allegato, criterio 12, lettera a), primo capoverso:
anziché:
«Qualora vi siano da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,»,
leggasi:
«Salvo applicazione della lettera b), qualora vi siano fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50 % di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva,».
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
E' abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio (2019) prevista prima dell'emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati, con il nuovo decr...