Decreto 9 aprile 2025

Decreto 9 aprile 2025 / CAM Servizi di ristoro
ID 23881 | 26.04.2025
Decreto 9 aprile 2025 Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distrib...

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive
..
Articolo 1
1 Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:
1) servizio di ristorazione;
2) strutture ricreative o sportive;
3) spazi verdi;
4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.
2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:
a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;
b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.
segue
GU L 28/11 del 02.02.2017

ID 23881 | 26.04.2025
Decreto 9 aprile 2025 Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distrib...

ISPRA 158/2017
Raccolta dei primi 70 articoli pubblicati su AK-Informa.
Il Manuale “Funghi comuni: caratteristiche, sosia e aspetti tossicolo...

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024