D.M. 59 del 4 aprile 2023
Art. 4 Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico
1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.
Art. 5 Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto
1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.
5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.