Decreto MLPS 20 settembre 2017
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Decreto 20 settembre 2017
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2011, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, le parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
b) all’art. 4, comma 1, le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b) , entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b -bis ) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b -ter )»;
c) all’art. 5, comma 1, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;
d) all’art. 6:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all’Ispettorato territoriale del lavoro»;
2) al comma 3, le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ispettorato nazionale del lavoro»;
e) all’art. 8, comma 2, le parole: «dell’INPDAP e dell’ENPALS» sono sostituite dalle seguenti: «dell’INPS».
2. La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
TABELLA A
Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio
LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI | |||
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 67/2011 |
Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 |
Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo |
Ulteriore documentazione necessaria |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999) |
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008: ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: NESSUN DOCUMENTO |
Contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore |
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b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 |
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008: ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: NESSUN DOCUMENTO |
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno; - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento |
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b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo |
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008: ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: NESSUN DOCUMENTO * |
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno; - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento |
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c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità |
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008: ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008 NESSUN DOCUMENTO* |
Contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore |
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d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo |
Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008: ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: NESSUN DOCUMENTO |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro |
*Le informazioni sono deducibili dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.
LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DELLE PP. AA. | |
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 67/2011 |
Documenti |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999) |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite |
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite |
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pa all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite |
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite |
GU Serie Generale n.231 del 03 ottobre 2017
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Art. 2. Procedimento accertativo
1. L’istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell’art. 1 del presente decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specifi cazione dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all’accertamento delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all’art. 1, commi 1, lettera b) , 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.
Art. 4. Comunicazioni dell’ente previdenziale
1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011 in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b) , entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b -bis ) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b -ter) del medesimo comma 1:
a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insuffi ciente copertura fi nanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Art. 5. Verifiche ispettive
1. L’espletamento dell’attività di verifica di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo è svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ispettorato nazionale del lavoro, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessità dell’istruttoria.
Art. 6. Modalità di rilevazione e comunicazione
1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica all’Ispettorato territoriale del lavoro e all’ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ai fini di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d) , del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b) , numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:
1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo.
3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli enti previdenziali interessati.
Art. 8. Ricorsi amministrativi
1. In relazione alle istanze di accesso al benefi cio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell’INPS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.
3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
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