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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2017, n. 29238

ID 4219 | | Visite: 4471 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4219

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2017, n. 29238 - Luoghi di lavoro idonei e macchinari non protetti. Regolarizzazione della prescrizione

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti ricorre per cassazione Impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale ha assolto, per non aver commesso il fatto, D.C. dal reato previsto dagli articoli 64, comma 1, lettera a), e 68, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 perché, quale datore di lavoro della ditta "I.F.M. Srl", esercente attività di lavorazione di materiali lapidei con quarzo e suoi agglomerati, non predisponeva che i locali di lavoro rispondessero ai requisiti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in riferimento a quanto disposto dall'allegato IV dello stesso decreto e dichiarava non doversi procedere in ordine al capo b) essendo estinto per intervenuta oblazione il reato previsto dagli articoli 71, comma 4, e 87, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008 perché l'Imputato, nella qualità di cui al capo a), non prendeva le misure necessarie per l'uso in sicurezza della macchina rifilatrice SCM modello Si350N prodotta nell'anno 2004, in quanto l'organo lavoratore, costituito dalla lama in rotazione, era sprovvisto della cuffia di protezione.

Entrambi i reati accertati in sede di sopralluogo in Asti in data 2 agosto 2013.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente affida il ricorso a due motivi, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Sostiene che il tribunale ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) sul presupposto che, alla data del 19 maggio 2014 quale termine ultimo di adempimento delle prescrizioni impartite dai funzionari della Asl, l'imputato risultava già dimesso dalla carica di amministratore, cessata in data 20 marzo 2014, con la conseguenza che l'obbligo penalmente sanzionato facesse capo a soggetto diverso dall'imputato.

Tuttavia, così opinando, il tribunale avrebbe confuso, secondo il ricorrente, due profili: da un lato, la responsabilità per il reato già commesso ed accertato a seguito del sopralluogo avvenuto in data 2 agosto 2013 e, dall'altro lato, la possibilità di estinguere detto illecito mediante il ricorso alla procedura di cui al decreto n. 758 del 1994, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato perché, alla data del termine di scadenza dell'adempimento delle prescrizioni impartite, il reato era già consumato da parte dell'imputato, con la conseguenza che, a seguito della cessazione della carica di amministratore intervenuta medio tempore, egli non poteva esclusivamente giovarsi della causa di estinzione del reato di cui al citato decreto del 1994, senza che ciò potesse incidere sulla responsabilità in ordine al reato originariamente contestato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente parimenti deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale).

Assume che, con riferimento al reato di cui al capo b), l'imputato sarebbe stato illegittimamente ammesso all'oblazione, ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale, nonostante che tale disposizione rinvìi alle ipotesi di cui all'articolo 99, comma 4, del codice penale per escludere l'ammissione al beneficio, posto che la recidiva reiterata è ostativa all'applicazione dell'oblazione facoltativa.

Né rileverebbe il fatto che, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 99 del codice penale dalla legge n. 251 del 2005, la recidiva non è più configurabile con riferimento alle contravvenzioni, quale quella per cui si procede, perché comunque sarebbe sufficiente, pur in mancanza di pronunce di legittimità al riguardo, la mera cognizione giudiziale della sussistenza dello status di recidivo reiterato per integrare, anche nei confronti dei reati contravvenzionali, la preclusione all'ammissione all'oblazione facoltativa, di cui all'articolo 162bis del codice penale.

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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