L'UE ratifica la convenzione di Minamata sul mercurio
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11 Maggio 2017: L'UE ratifica la Convenzione di Minamata sul mercurio: Decisione (UE) 2017/939
ID 4031 | 28.10.2020
Pubblicata nella GU n.267 del 27.10.2020 la Legge 8 ottobre 2020 n. 134 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/2020
E’ stata approvata dalla Camera dei Deputati, con voto unanime, la proposta di legge per la ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16 agosto 2017.
La Convenzione di Minamata, approvata sotto l’egida delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di proteggere la salute e l’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti, attraverso l’adozione di una serie di misure volte a ridurre a livello globale la presenza di mercurio nell’ambiente.
Un ruolo di rilievo è affidato da questa legge al ministero dell’Ambiente, individuato quale autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni della Convenzione e come punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni tra le parti.
Soglie per i rifiuti di mercurio
Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione (GU L 320/117 dell'11.12.2019)
Posizione UE COP 2 convenzione minamata
E' fissata la seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP2) dal 19 al 23 novembre 2018 presso il Centro internazionale delle conferenze a Ginevra, in Svizzera.
Il Consiglio UE il 12 novembre 2018 ha espresso una posizione favorevole agli orientamenti sullo stoccaggio del mercurio in aggiornamento della Convenzione di Minamata del 2013. La posizione del Consiglio è stata espressa con decisione 12 novembre 2018, n. 2018/1730/UE a ridosso della seconda riunione (COP 2) delle Parti della Convenzione prevista per il 19 novembre 2018.
Durante la Cop 2 le Parti dovranno adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Minamata del 2013. La posizione dell'Unione europea è quella di sostenere, alla seconda riunione della Cop, l'adozione dell'atto previsto.
Bollettino di informazione Min. Ambiente
Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).
Nel Bollettino n. 1 anno 2018, è trattato il tema dell’inquinamento da mercurio, oggetto della Convenzione di Minamata e del Regolamento (UE) 2017/852.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione dell'8 dicembre 2017 che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio (GU L 328/118 del 12.12.2017 ), sono stabiliti i moduli:
1. Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/852, alle importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all'allegato i di tale regolamento (allegato I)
2. Modulo che deve essere utilizzato dai paesi che non sono parti della convenzione di minamata sul mercurio e che intendono esportare mercurio, in forma pura o in miscele, verso uno stato membro ai fini del rilascio della certificazione sulla fonte del mercurio (allegato II)
COP 1 - Prima conferenza delle Parti 24-29 Settembre 2017
News Release CE - COP1
Summery convention
La lotta globale contro il mercurio, uno dei prodotti chimici più pericolosi, ha raggiunto un obiettivo importante con la prima Conferenza delle Parti (COP 1) della Convenzione Minamata sul Mercurio, svoltasi, dal 24 al 29 settembre 2017 a Ginevra.
La Convezione, è stata negoziata e conclusa nel 2013.
Il 18 maggio 2017:
- l'Unione europea (con la Decisone Decisione (UE) 2017/939 in vigore dall'11 maggio 2017)
- sette dei suoi Stati membri hanno ratificato la Convenzione (Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia) depositate il 18 maggio 2017)
hanno portato il numero totale di ratifiche a 51 rispetto alla soglia giuridica necessaria per l'entrata in vigore di 50 ratifiche.
Attraverso l'attuazione della Convenzione Minamata, gli standard UE saranno applicati, in larga misura, a livello mondiale.
Ha dichiarato Karmenu Vella, commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca al segmento di alto livello della riunione a Ginevra: "Le sfide globali richiedono soluzioni globali. Questa Conferenza mostra come con la cooperazione ambientale multilaterale si sia riuscito a conseguire risultati positivi per affrontare le questioni transfrontaliere di inquinamento. Sono contento che il raggiungimento di una società senza mercurio in tutto il mondo è un obiettivo che possiamo raggiungere, grazie all'impegno di tutti ".
Tra i successi del COP 1 è l'adozione di orientamenti sul controllo delle emissioni in aria di mercurio. Questo è un passo importante verso la riduzione dell'inquinamento e dell'esposizione. Questo indirizzo identifica le migliori tecniche disponibili (BAT) che le parti dovrebbero utilizzare per ridurre le emissioni di mercurio da attività industriali, tra cui la combustione del carbone, i metalli ferrosi e non ferrosi e la produzione di cemento.
Inoltre, sono stati concordati dalle parti una serie di documenti tecnici, riguardo le forme da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni commerciali e le linee guida relative alla identificazione delle scorte e delle grandi fonti di mercurio o composti di mercurio.
I partecipanti hanno inoltre accettato un formato di reporting importante che include la comunicazione biennale di dati fondamentali sulla fornitura, il commercio e la gestione dei rifiuti di mercurio insieme a una completa informativa ogni 4 anni.
Ratifica IT DDL
Per quanto attiene il processo di ratifica da parte dell'Italia, è stato presentato il 29 agosto 2017 al Senato, un apposito disegno di legge (allegato Atto S. n. 2896).
Decisione (UE) 2017/1138
Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione (GU L164/58 del 27.06.2017)
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
G.U. L164/58 del 27.06.2017
Entrata in vigore: 27.06.2017
Regolamento (UE) 2017/852
Il presente regolamento sul mercurio che integra anche quanto previsto dalla Convenzione di Minamata (la Convezione di Minamata sul mercurio firmata dall'UE con la Decisione (UE) 2017/938 e adottata con la Decisione (UE) 2017/939 ha ratificato la Convenzione di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16 agosto 2017) stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
GU L 137/21 del 24.05.2017
Decisione (UE) 2017/939
Con le ratifiche dell'UE (Decisione (UE) 2017/939) e di 7 dei suoi Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia) depositate il 18 maggio 2017 presso la sede dell'ONU a New York, portando così a 51 l'attuale numero di Paesi che dopo averla sottoscritta l'hanno approvata, di conseguenza, in base all'Art. 31, la Convenzione di Minamata è entrata in vigore il 16 agosto 2017 e la Prima Conferenza delle Parti avrà luogo a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017.
L'ultimo Stato a ratificare la Convenzione, portando a 76 i Paesi che hanno, fino ad oggi, ratificato la stessa, è stato la Germania.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 142/4 del 2 giugno 2017, la Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio.
Articolo 1
La convenzione di Minamata sul mercurio è approvata a nome dell'Unione europea.
È inoltre approvata la dichiarazione di competenza prevista dall'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione.
Il testo della convenzione e la dichiarazione di competenza sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione, unitamente alla dichiarazione di competenza.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
G.U. L. 142/4 02.06.2017
Entrata in vigore: 11.05.2017
Decisione (UE) 2017/938
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 142/2 del 2 giugno 2017 la Decisione (UE) 2017/938 del Consiglio del 23 settembre 2013 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio.
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione della convenzione di Minamata sul mercurio è autorizzata, con riserva della conclusione di tale convenzione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
GU L 142/2 del 2.6.2017
L'11 maggio 2017 con la Decisione (UE) 2017/939 il Consiglio ha adottato, a nome dell'Unione europea, la convenzione di Minamata sul mercurio.
Con il nuovo regolamento sul mercurio l'UE ha quindi preso tutte le misure legislative necessarie a ratificare la convenzione, che contribuirà a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio.
Il mercurio è una sostanza altamente tossica che può comportare, se emessa o rilasciata nell'aria, nel suolo e nell'acqua, gravi rischi per gli esseri umani, i pesci, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Dato che può percorrere considerevoli distanze in aria e in acqua, il mercurio rappresenta una minaccia globale che può essere affrontata solo cooperando a livello internazionale.
La convenzione di Minamata fornisce un quadro normativo internazionale con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente globale dagli effetti nocivi del mercurio. L'UE ha firmato il trattato insieme agli Stati membri il 10 ottobre 2013 a Kumamoto (Giappone) e si è impegnata a garantirne la ratifica e attuazione in tutta l'Unione.
"La prossima ratifica della convenzione di Minamata è un grande passo avanti nel combattere l'inquinamento da mercurio. L'UE prende molto sul serio la salute dei propri cittadini e partecipa agli sforzi internazionali volti a limitare le emissioni e i rilasci di mercurio su scala globale", ha affermato José A. Herrera, ministro maltese dell'ambiente e presidente del Consiglio. "La presidenza maltese, e a partire dal 1º luglio la presidenza estone entrante, monitorerà i lavori preparatori necessari all'interno dell'UE per la prima conferenza delle parti della convenzione".
La convenzione di Minamata si occupa di tutti gli aspetti connessi all'utilizzo del mercurio e stabilisce misure volte a:
- vietare la costituzione di nuove miniere di mercurio e l'eliminazione progressiva di quelle esistenti
- ridurre l'uso, le emissioni e i rilasci di mercurio proveniente dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e da attività industriali di grande portata
- eliminare gradualmente e progressivamente l'utilizzo del mercurio in una serie di prodotti e processi con aggiunta di mercurio, in particolare l'utilizzo nell'amalgama dentale
- limitare il commercio e proibire la produzione, l'importazione e l'esportazione di mercurio e di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, quali batterie o lampade
- controllare e ridurre le emissioni atmosferiche e i rilasci nel suolo e nell'acqua
- garantire lo stoccaggio più sicuro e la corretta gestione dei rifiuti di mercurio
Cronistoria e tappe future
Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha presentato un pacchetto di ratifica comprendente due proposte legislative: un regolamento e una decisione. In seguito all'esito positivo dei negoziati con il Parlamento europeo, il 25 aprile 2017 è stato adottato il nuovo regolamento sul mercurio, che garantisce l'allineamento della legislazione dell'UE alle norme internazionali definite nella convenzione di Minamata.
La decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione è stata approvata dal Parlamento europeo il 27 aprile 2017. Con l'adozione odierna da parte del Consiglio la decisione entra immediatamente in vigore e approva la convenzione a nome dell'UE, gettando le basi per la ratifica finale.
Ora l'UE deve procedere al deposito dello strumento di ratifica presso le Nazioni Unite. Il deposito dello strumento sarà coordinato dalla rappresentanza permanente maltese presso le Nazioni Unite; gli strumenti saranno presentati il 18 maggio. Gli Stati membri seguiranno le proprie procedure interne al fine di poter depositare gli strumenti nazionali di ratifica.
La convenzione, firmata da 128 Stati e organizzazioni di integrazione economica, entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifica (accettazione, approvazione o adesione) di 50 delle parti. A condizione che si raggiunga tale tappa fondamentale, la prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata (COP1) si terrà dal 24 al 29 settembre 2017 a Ginevra.
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