Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
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La "Nuova Sicurezza" con il DLgs. 626/94 (D.Lgs. 242/96) / 1997-2017
Data news 07.02.2017
Il 1° Gennaio 1997 entravano in vigore gli obblighi più rilevanti del D.Lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 242/96, decreti che sono andati a normare, in modo innovativo, la sicurezza e salute sul lavoro.
Pubblicato in gazzetta il 12 Novembre 1994, il D.Lgs. 626/94 dopo quasi diciotto mesi di polemiche e discussioni, viene modificato dal D.Lgs. n. 242/1996 pubblicato il 6 maggio 1996, che andò ad agire su una serie di disposizioni del precedente spostando in avanti alcuni termini: si arrivò quindi alla versione definitiva delle nuove norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che si aggiunsero a quelle in vigore fino ad allora, ma emanate negli anni 50, le principali:
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164; (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; (Norme generali per l'igiene del lavoro)
"Un mondo nuovo per le attività soggette e per la nascita di nuove attività professionali"
Proponiamo i testi originali, per capire da dove si è iniziato e riflettere sul percorso normativo e la sua efficacia fino ad oggi.
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
(GU n. 265 del 12.11.1994 - SO n. 141)
[box-info]Direttive UE recepite con il D.Lgs. 626/1994:
Direttiva n. 269/90/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicate nel n. L 156 del 21 giugno 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 61 del 6-8-1990)
Direttiva n. 270/90/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicate nel n. L 156 del 21 giugno 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 61 del 6-8-1990)
Direttiva n. 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE - Pubblicata nel n. L 196 del 26 luglio 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 71 del 10-9-1990)
Direttiva n. 391/89/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Pubblicata nel n. L 183 del 29 giugno 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 65 del 21-8-1989)
Direttiva n. 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicata nel n. L 374 del 31 dicembre 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 18-2-1991)
Direttiva n. 654/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)
Direttiva n. 655/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)
Direttiva n. 656/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)[/box-note]
Entrata in vigore del decreto: 27-11-1994. Gli artt. 33 e 36 entrano in vigore il 13/02/1995.
Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
GU n. 104 del 06.05.1996 - SO 75
...
Articolo 30: Disposizioni transitorie e finali
...
3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attivita'.
Con notevole ritardo rispetto alla loro emanazione, nel 1994 il D.Lgs. n. 626 introduce nell’ordinamento italiano otto direttive CEE degli anni 89-90, allineando la normativa italiana a quella europea.
Le fonti italiane del diritto, ed in particolare del diritto relativo all’argomento
Cardine di tutto l’ordinamento giuridico italiano e la Costituzione della Repubblica, approvata dalla Assemblea Costituente nel 1946; essa denuncia i principi fondamentali del nostro Stato, ed ogni norma ritenuta in contrasto con essa può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale la quale, se riscontra questa «divergenza» annulla parzialmente o totalmente la norma o la sua parte contrastante con la Costituzione.
Le leggi vengono approvate dai due rami del Parlamento, promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.); entrano in vigore di norma 15 giorni dopo la loro pubblicazione, salvo disposizione diversa.
In casi di straordinaria necessità ed urgenza, come previsto dalla Costituzione, il Governo può emettere un Decreto-Legge (abbreviato in D.L.) il quale, emanato dal Capo dello Stato, entra in vigore immediatamente il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge, eventualmente con modifiche al testa; in caso di mancata approvazione entro i 60 giorni il D.L. decade, e perde efficacia sin dall’inizio.
Il Decreto Legislativo (D.Lgs. o D.Lvo) viene emesso dal Governo su delega del Parlamento, quando sia necessario formulare norme complesse in settori particolarmente tecnici; non ha quindi necessita di approvazione del Parlamento, il quale ha appunto delegato il Governo alla sua emanazione. Data la complessità delle norme, in genere il Decreto Legislativo lascia passare un tempo più lungo dei 15 giorni tra la pubblicazione e la entrata in vigore.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) è pure emanato su delega del Parlamento, in genere come regolamento tecnico di attuazione della legge con cui il Parlamento ha fissato alcuni principi generali; anche in questo caso normalmente l’ entrata in vigore è piuttosto lontana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tutti questi provvedimenti vengono indicati, per comodità, con un numero progressivo annuo distinto per leggi, D.L., D.Lgs, D.P.R., seguito dall’anno di emanazione. Così si parla del D.Lgs. n. 626/1994, del D.P.R. n. 303/1956, ecc.
Su alcune materie il Parlamento, con legge, può consentire l’emanazione di specifiche norme sotto forma di Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), o di Decreti Interministeriali (D.L) emanati congiuntamente da due o più ministri su materie che li riguardano entrambi, o di Decreti Ministeriali (D.M.) emanati da un singolo ministro; anche tutti questi decreti devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma non hanno un numero progressivo. Si indicano perciò come «Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996» e spesso si ha difficoltà a reperirli sulla Gazzetta in quanto a volte vengono pubblicati con molto ritardo rispetto alla loro data.
Su molti argomenti vengono poi emesse, da ciascun ministero, le Circolari Ministeriali che, pur essendo un fatto interno del singolo ministero, sono pubblicate spesso sulla Gazzetta per l’interesse rilevante che hanno per molti cittadini.
Nell'elencazione delle fonti del diritto è stato seguito un ordine gerarchico, nel senso che una norma minore (D.M., D.P.R.) non può andare contro la disposizione di ordine superiore, e naturalmente nessuna può andare contro la Costituzione.
Altra fonte di diritto sono, per alcune materie, le leggi regionali, pubblicate nei singoli Bollettini Ufficiali di ogni regione.
Nel diritto del lavoro assumono grande importanza anche i Contratti Collettivi di lavoro, i quali comunque vincolano soltanto le Aziende appartenenti alle Associazioni di categoria che hanno stipulato ogni singolo contratto.
A livello europeo, il Parlamento europeo e il Consiglio (al tempo il Consiglio della Comunità Europea) emana una serie di Direttive UE (CEE/CE) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Le direttive, sono definite con due numeri, il primo relativo all'anno di emanazione ed il secondo progressivo; così per esempio il D.Lgs. n. 626/1994 ha recepito, insieme ad altre, la direttiva quadro sulla sicurezza e salute sul lavoro 89/391/CEE.
Le direttive entrano in vigore quando sono «recepite», cioè introdotte nella legislazione nazionale, da una apposita legge, detta Legge Comunitaria la quale spesso delega il Governo ad emanare appositi D.Lgs. o D.P.R. di attuazione.
Nei recepimenti, l’Italia è spesso in ritardo rispetto agli altri Paesi UE, con molte procedure d'infrazione; ma è interessante notare che si sta affermando una linea di giurisprudenza, cioè di autorevoli sentenze, la quale riconosce alla direttiva una validità quasi automatica, anche prima che sia stata introdotta nell'ordinamento nazionale con il relativo recepimento.
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
Collegati
Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242
Direttiva 89/391/CEE