Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706 - Guasto della macchina tagliatrice e lavoro più pericoloso per gli operai: necessario aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza formazione e dpi
Le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.
La considerazione, svolta dai giudici di appello, che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente, ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l'adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo, è immune da censure.
Deve in particolare osservarsi che il lavoratore era stato all'epoca del suo ingresso in azienda formato sui rischi inerenti la rifilatura manuale di pannelli già sagomati da una macchina tagliatrice: per fare ciò era stato dotato di un guanto di protezione e di un taglierino di piccole dimensioni.
Il cattivo funzionamento della macchina aveva reso necessaria un'attività manuale più incisiva ed intensa, in quanto doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da pregressi simili infortuni verificatisi nonostante l'uso del guanto.
La formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l'utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l'aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.
Per la gestione del taglio aggravato dalla macchina non funzionante occorreva una informazione appropriata sullo specifico rischio, doveva essere valutato se l'operazione di taglio dei pannelli (non la semplice rifilatura) potesse essere tutta affidata alla mano dell'uomo e se fossero necessari strumenti diversi dal piccolo cutter in dotazione.
La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.
Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.
Nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706.pdf Cassazione Penale, Sez. 4 |
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