Decisione (UE) 2016/1795
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Decisione (UE) 2016/1795
Posizione dell'UE sull'ADR 2017
Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio del 29 settembre 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN.
Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.».
Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose - WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2017.
Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto.
Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute.
È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato.
GU 11.10.2016
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