Decreto 16 settembre 2026 / Attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri
ID 27429 | 06 Novembre 2026 / Allegato
Decreto 16 settembre 2026
Modalita' tecniche per l'organizzazione delle attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri.
(GU n. 259 del 06.11.2026)
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Art. 1. Organizzazione dei controlli
1. Le partite di merci ricadenti nei settori di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera a) e c) , del regolamento (UE) 2017/625, non soggette ai controlli di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che arrivano sul territorio doganale dell’Unione presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri o depositi, sono notificate dall’operatore responsabile della partita, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, al posto di controllo frontaliero più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento.
2. Le partite di merci ricadenti nei settori di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera a) e c) , del regolamento (UE) 2017/625, non soggette ai controlli di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che arrivano presso un posto di controllo frontaliero non autorizzato per la specifica categoria di merce, sono notificate, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, presso tale posto di controllo frontaliero.
Art. 2. Esecuzione dei controlli
1. Se le partite di cui all’art. 1 devono essere sottoposte ai controlli ufficiali previsti dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, le stesse devono essere trasferite presso il posto di controllo frontaliero o presso il punto di controllo di cui all’art. 53, par. 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, autorizzato per i controlli su tale categoria di merce, più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento.
2. Su richiesta dell’operatore, se le partite di cui al comma 1, individuate per l’effettuazione dei controlli, sono costituite da merce di volume elevato trasportate alla rinfusa all’interno di mezzi di trasporto marittimi e non possono essere trasferite, le stesse sono sottoposte ai controlli presso il punto di entrata doganale dal personale del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo più vicino territorialmente alla sede doganale dove è richiesto lo sdoganamento.
3. Le spese per il trattamento di trasferta del personale per i controlli di cui al comma 2 sono a totale carico dell’operatore.
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