In via ordinaria, il triennio di esperienza deve essere dimostrato dal curriculum vitae unitamente all'attestazione di servizio rilasciata dall'azienda o dalle aziende presso cui è stata svolta l'attività. La nota chiarisce che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa direttamente dal candidato, senza necessità di fornire specifiche motivazioni per tale scelta.
- Elementi identificativi: dettagli puntuali sull'attività svolta.
- Specifico presidio: indicazione precisa del presidio/impianto antincendio oggetto dell'esame (es. estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, sistemi di evacuazione fumo, ecc.).
- Periodi lavorativi: indicazione dei periodi di lavoro svolti entro il 25 settembre 2022 sufficienti a dimostrare la maturazione dei 3 anni di esperienza per lo specifico presidio.
- Curriculum Vitae: resta comunque obbligatorio allegare il CV alla domanda.
Le Direzioni Regionali/Comandi dei Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 71 D.P.R. 445/2000).
D.M. 1° settembre 2021
Art. 4. Qualificazione dei tecnici manutentori
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
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Allegato II - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 4, comma 2)
1. Generalità
1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
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4. Valutazione dei requisiti
1. La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al punto 3.
2. La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:
a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:
i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”);
ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.
3. La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2, punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2, punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto d), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L’esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
4. Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14
5. Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.