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Comunicazione CE 15.09.2026 / FAQ direttiva (UE) 2024/1785

Comunicazione CE 15.09.2026 FAQ direttiva (UE) 2024 1785

Comunicazione CE 15.09.2026 / FAQ direttiva (UE) 2024/1785

ID 27100 | 15 Settembre 2026 / Allegato

Comunicazione della Commissione - Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

C/2026/6299

GU C/2026/4834 del 15.9.2026
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La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio 2024 ed è entrata in vigore il 4 agosto 2024.

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1785 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1° luglio 2026 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nei settori disciplinati dalla direttiva, compresa una tabella di concordanza che indichi in che modo queste disposizioni corrispondono a quelle della direttiva.

Per aiutare gli Stati membri e i portatori di interessi a recepire e attuare il quadro legislativo riveduto dell’UE in materia di emissioni industriali, la Commissione europea ha preparato la presente comunicazione sotto forma di una serie di domande e risposte.

Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva (COM(2025) 986) che modifica la direttiva 2010/75/UE (e altre tre direttive) con lo scopo di semplificare alcune prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi. Il presente documento non tiene conto delle modifiche introdotte dalla suddetta proposta, per non anticipare l’esito dell’iter legislativo del pacchetto omnibus di misure ambientali, né tratta le disposizioni che la Commissione propone di modificare. Sarà aggiornato, se necessario, al termine dell’iter legislativo.

Il presente documento intende aiutare le autorità nazionali, le imprese e i cittadini ad applicare la normativa dell’UE. Non è giuridicamente vincolante, in quanto soltanto la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autentica del diritto dell’Unione.

La Commissione ribadisce inoltre che l’attuazione effettiva delle politiche dell’UE può essere notevolmente migliorata se gli Stati membri chiedono il sostegno della Commissione non appena entra in vigore una nuova legislazione. A tal fine è opportuno ricordare agli Stati membri l’ampia gamma di strumenti e risorse offerti dalla Commissione, tra cui orientamenti, consulenza di esperti, tabelle di marcia su misura, piani d’azione, iniziative di formazione, programmi di finanziamento e di sviluppo di capacità (ad esempio lo strumento di sostegno tecnico). La Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi di questi strumenti per garantire un’attuazione agevole ed efficace della normativa dell’UE.

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1. Introduzione    
2. Livelli di emissione    
3. Livelli di prestazione ambientale e valori di riferimento    
4. Sistema di gestione ambientale    
5. Scarichi indiretti nell’acqua    
6. Innovazione    
7. Registrazione (per le installazioni rientranti nell’ambito di applicazione del capo V «Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici» o del capo VI bis «Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini»)    
8. Allevamento di pollame e suini    
9. Disposizioni transitorie    
10. Recepimento
__________

FAQ direttiva (UE) 2024/1785

2. LIVELLI DI EMISSIONE
Q1. Quali sono le nuove disposizioni della direttiva Emissioni industriali volte ad aiutare le autorità competenti a fissare nelle autorizzazioni i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili? Che cosa comportano per gli intervalli BAT-AEL nelle conclusioni sulle BAT?
Q2. Come deve essere effettuata la «valutazione del gestore» di cui all’articolo 15, paragrafo 3?
Q3. Le nuove prescrizioni di cui al Q1 si applicano subito dopo la fine del periodo di recepimento per le installazioni già disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali?
Q4. Chi determina le «categorie di installazioni aventi caratteristiche simili» nel caso delle disposizioni generali vincolanti? Devono essere definite nelle conclusioni sulle BAT?
Q5. La direttiva Emissioni industriali riveduta prevede che i valori limite di emissione siano sempre fissati al limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL?
Q6. Le deroghe concesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva Emissioni industriali del 2010 sono ancora valide?
Q7. È necessario fissare valori limite di emissione nelle autorizzazioni per gli inquinanti per i quali le conclusioni sulle BAT non fissano livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL)?
Q8. Quali sono le nuove disposizioni per la protezione delle acque superficiali, dal momento che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), è stato modificato nella direttiva Emissioni industriali riveduta e ora impone che le condizioni di autorizzazione includano disposizioni appropriate che garantiscano la protezione delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, oltre a disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo e delle acque sotterranee? Sono sufficienti dei valori limite di emissione per le emissioni nell’acqua?

3. LIVELLI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE E VALORI DI RIFERIMENTO

Q9. Come funzioneranno nella pratica i livelli di prestazione ambientale vincolanti e indicativi? Quali sono le differenze tra i valori di riferimento, gli intervalli vincolanti e i limiti? E qual è il rapporto tra le conclusioni sulle BAT e le autorizzazioni?
Q10. In termini concreti, qual è la differenza tra valori di riferimento e BAT-AEPL?
Q11. Qualora le conclusioni sulle BAT non stabiliscano BAT-AEPL, le autorità competenti dovrebbero stabilire nelle autorizzazioni intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali, valori limite di prestazione ambientale per l’acqua e livelli di prestazione ambientale indicativi per i rifiuti e le risorse diverse dall’acqua?
Q12. Le conclusioni sulle BAT devono contenere BAT-AEPL?
Q13. Sarebbe sufficiente stabilire come condizione di autorizzazione soltanto i valori limite di prestazione ambientale per l’acqua, dato che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), impone che le autorizzazioni includano valori limite di prestazione ambientale «conformemente all’articolo 15, paragrafo 4» e l’articolo 15, paragrafo 4, fa riferimento a questi valori soltanto per l’acqua (e agli intervalli vincolanti e ai valori indicativi relativi ai rifiuti e alle risorse diverse dall’acqua)?

4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Q14. Il sistema di gestione ambientale deve essere incluso nell’autorizzazione?
Q15. La nuova prescrizione relativa al sistema di gestione ambientale (articolo 14 bis) è un fattore determinante per l’aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate?
Q16. Il sistema di gestione ambientale deve essere un sistema di ecogestione e audit (EMAS) o un sistema di gestione ambientale ISO 14001?
Q17. Cosa dovrebbero contenere le conclusioni sulle BAT in relazione al sistema di gestione ambientale?

5. SCARICHI INDIRETTI NELL’ACQUA
Q18.  È necessario fissare valori limite di emissione nelle autorizzazioni per le emissioni indirette nell’acqua? Se sì, in che modo?

6.   INNOVAZIONE
Q19. Le attività del Centro europeo di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) riguardano il settore zootecnico?
Q20. In che modo il ruolo di INCITE si collega alla flessibilità per la sperimentazione di tecniche emergenti di cui all’articolo 27 ter della direttiva Emissioni industriali?
Q21. Qual è il rapporto tra l’articolo 27 sulle tecniche emergenti e l’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali sulle relazioni presentate dagli Stati membri?
Q22. L’articolo 27 ter della direttiva Emissioni industriali prevede che le tecniche emergenti siano elencate nelle conclusioni sulle BAT ai fini della concessione della flessibilità?
Q23. Qual è la differenza tra le flessibilità offerte dall’articolo 27 ter e dall’articolo 27 quater della direttiva Emissioni industriali?
Q24. L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva Emissioni industriali si applica alla fissazione di valori limite di emissione basati su livelli di emissione associati alle tecniche emergenti?
Q25. La possibilità di prorogare il periodo entro il quale un’installazione deve conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate per un massimo di otto anni (flessibilità prevista dall’articolo 27 sexies della direttiva Emissioni industriali al fine di consentire l’attuazione di una trasformazione industriale profonda) si riferisce soltanto all’attuazione di BAT specifiche connesse ad aspetti di trasformazione industriale profonda? Oppure si applica alle intere conclusioni sulle BAT?
Q26. È necessario individuare una trasformazione industriale profonda nelle conclusioni sulle BAT affinché si applichi la flessibilità di cui all’articolo 27 sexies?
Q27. In caso di trasformazione industriale profonda di cui all’articolo 27 sexies, l’autorità competente può prorogare in qualsiasi momento il periodo durante il quale l’installazione non è tenuta a rispettare le condizioni di autorizzazione aggiornate?
Q28. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare i «risultati» di INCITE (articoli 27 e 27 bis della direttiva Emissioni industriali)?
Q29. Qual è la differenza tra «tecniche emergenti», «tecniche trasformative» e «tecniche innovative» di cui all’articolo 27 bis relativo a INCITE?

7. REGISTRAZIONE (PER LE INSTALLAZIONI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO V «DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INSTALLAZIONI ED ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI» O DEL CAPO VI BIS «DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI»)
Q30. Tenuto conto della possibilità prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Emissioni industriali di istituire un sistema di registrazione per le installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis, è possibile assoggettare le installazioni di dimensioni maggiori in un determinato settore a un sistema di autorizzazione e le installazioni di dimensioni inferiori nello stesso settore a un sistema di registrazione?
Q31. Se gli Stati membri scelgono di utilizzare un sistema di registrazione, è possibile elaborare e utilizzare disposizioni generali vincolanti in tal caso?
Q32. Qual è l’interazione tra la registrazione di installazioni (articoli 4 e 70 quater della direttiva Emissioni industriali) e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat»), la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici («direttiva Uccelli») e la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati («direttiva VIA»)?

8. ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI
Q33. Gli Stati membri possono ancora applicare una procedura di autorizzazione alle installazioni per l’allevamento di pollame e suini contemplate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010 ma al di sotto delle soglie di cui alla direttiva (UE) 2024/1785?
Q34. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare il concetto di «posti» invece delle unità di bestiame (UBA) per definire le soglie al di sopra delle quali gli allevamenti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali?
Q35. Di che cosa dovrebbero tenere conto gli Stati membri nel valutare un rapporto economico o giuridico nel contesto delle norme sul cumulo (articolo 70 ter)?
Q36. Il gestore è responsabile dello spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui (articolo 70 quinquies) quando sono ceduti a terzi?
Q37. Qual è il quadro normativo per le aziende agricole contemplate dalla direttiva Emissioni industriali del 2010 (allegato I, categoria 6.6, della direttiva Emissioni industriali nella versione in vigore al 3 agosto 2024) fino all’applicazione di condizioni uniformi per le norme operative per il settore zootecnico?
Q38. Il termine di recepimento può essere prorogato per le disposizioni specifiche per il settore dell’allevamento di cui al capo VI bis fino agli eventi attivatori di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785?
Q39. Quale sarà il quadro normativo per le aziende agricole contemplate nel nuovo capo VI bis dopo la data di recepimento (1° luglio 2026) ma prima dell’applicazione di condizioni uniformi per le norme operative nel settore zootecnico?
Q40. Le disposizioni relative al sistema di gestione ambientale, alle relazioni di riferimento e agli standard di qualità ambientale (di cui rispettivamente agli articoli 14 bis, 22 e 18) si applicano agli allevamenti di suini e/o pollame (contemplati al capo VI bis «Disposizioni speciali per l’allevamento di pollame e suini»)?
Q41. Per gli allevamenti di suini o pollame cui si applicano le disposizioni speciali (capo VI bis della direttiva Emissioni industriali), è prevista una frequenza minima delle visite in loco da parte delle autorità d’ispezione?
Q42. Quali sono i possibili approcci alternativi per verificare la conformità degli allevamenti?
Q43. Com’è calcolato il coefficiente di densità di allevamento (a norma dell’articolo 70 quater e dell’allegato I bis della direttiva Emissioni industriali)?
Q44. Come dovrebbero essere intese le soglie per i suini, il pollame e le aziende agricole miste? Ad esempio, è possibile che un’azienda che alleva 750 scrofe riproduttrici rientri nell’ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, ma se l’azienda alleva anche 50 polli da carne è al di sotto della soglia di 380 UBA per le aziende agricole miste e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali?

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Q45. Perché vi sono disposizioni transitorie e quali sono?
Q46. Quali sono le differenze tra le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2024/1785?
Q47. Più specificamente, quali sono le disposizioni transitorie per le attività industriali attualmente contemplate dalla direttiva Emissioni industriali?
Q48. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1785 stabilisce che alcune installazioni devono applicare l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l’articolo 15, paragrafi 4 e 6, a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT. Com’è possibile?
Q49. Quali disposizioni della direttiva Emissioni industriali riveduta si applicano alle installazioni che svolgono attività ai sensi della direttiva Emissioni industriali del 2010 e sono autorizzate per la prima volta durante il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1785?
Q50. Che cosa succede se le installazioni che svolgono attività esistenti di cui alla direttiva Emissioni industriali sono messe in funzione dopo il 1° luglio 2027?
Q51. Quali disposizioni transitorie si applicano a un’installazione che è in funzione prima del 1° luglio 2026 e che effettua operazioni di finitura di tessili, attività inclusa per la prima volta nell’allegato I, punto 6.2, della direttiva Emissioni industriali riveduta?
Q52. Quando si applicano le modifiche dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), d) e h), e dell’articolo 15, paragrafo 1, cui fanno riferimento anche le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2?
Q53. Che cosa succede alle installazioni che svolgono attività incluse per la prima volta nell’ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali riveduta ma già autorizzate a norma della direttiva Emissioni industriali del 2010 perché svolgono più di un’attività?

10. RECEPIMENTO
Q54. Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, a norma della direttiva sulla trasparenza del mercato unico, i progetti di legge che recepiscono la direttiva Emissioni industriali?
Q55. Gli Stati membri devono recepire l’articolo 34 bis nel diritto nazionale se non prevedono di avvalersi del regime di deroga? Se invece prevedono di avvalersene, quando devono recepire l’articolo 34 bis, dato che alcuni termini dell’articolo sono anteriori al termine di recepimento?

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