Deliberazione n. 4 Albo Gestori Ambientali
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ID 27055 | 09 Settembre 2026 / Allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975
della Commissione, dell’8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa
C/2026/6087
GU L 2026/1975 del 9.9.2026
Entrata in vigore: 29.09.2026
Applicazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030
_____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. A decorrere dalla stessa data, l’allegato IV, punto 8, lettere b) e d), di tale regolamento vieta l’immissione sul mercato di apparecchiature autonome di condizionamento d’aria con una capacità nominale ivi specificata, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
(2) Nel febbraio 2026 le autorità tedesche competenti hanno presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, una richiesta di autorizzazione di una deroga («richiesta di deroga») che consenta l’immissione sul mercato di determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), la cui immissione sul mercato deve essere vietata a decorrere dal 1° gennaio 2027 a norma dell’allegato IV, punto 7, lettera b), e punto 8, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2024/573.
(3) La richiesta di deroga riguarda le apparecchiature seguenti: i) refrigeratori fissi con una capacità di raffreddamento fino a 12 kW usati per l’essiccazione dell’aria compressa e ii) apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria usate per l’essiccazione dell’aria compressa. Entrambi i tipi di apparecchiature citate sono componenti essenziali degli impianti ad aria compressa ampiamente utilizzati in tutti i settori industriali, e assicurano la rimozione efficace dell’umidità, necessaria per il corretto funzionamento dei processi e delle apparecchiature di produzione.
(4) Secondo la richiesta di deroga, al momento non sono disponibili in commercio essiccatori d’aria a refrigerazione conformi ai requisiti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/573 per l’intera gamma di applicazioni industriali. Nonostante gli sforzi di ricerca e sviluppo in corso, le alternative che utilizzano refrigeranti con un GWP inferiore a 150 non sono ancora sufficientemente mature per rispettare gli standard di prestazione, sicurezza e affidabilità richiesti per tutte le applicazioni.
(5) La richiesta di deroga indica che la transizione verso tecnologie alternative richiede lo sviluppo e la convalida di nuove nozioni di sicurezza, nonché adeguamenti della progettazione per ridurre la carica di refrigerante, che non possono essere completati prima delle date di divieto applicabili. Sostiene inoltre che, in assenza di una deroga, gli operatori e i fabbricanti incorrerebbero in costi e rischi operativi sproporzionati, fra cui la necessità di sostituzione prematura o di soluzioni provvisorie, che comprometterebbero gli investimenti in tecnologie sostenibili a lungo termine.
(6) La Commissione ha valutato la richiesta di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. In particolare, non esistono ancora alternative tecnicamente praticabili per tutte le applicazioni e l’assenza di una deroga comporterebbe costi sproporzionati.
(7) Viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere una deroga per un periodo limitato al fine di garantire la continuità delle operazioni industriali e nel contempo concedere tempo sufficiente per lo sviluppo e la diffusione di alternative conformi. La Commissione ritiene che un periodo di quattro anni per le apparecchiature di cui all’allegato IV, punto 7, lettera b), e punto 8, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2024/573 sia adeguato e proporzionato per conseguire tali obiettivi.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzati per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. In deroga all’allegato IV, punto 8, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato delle apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria di capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettate a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
3. In deroga all’allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato delle apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria di capacità nominale massima superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettate a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.
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