Regolamento (UE) 2024/573
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e gli inalatori predosati precaricati con le sostanze elencate all'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato unicamente se le sostanze con cui sono stati precaricati sono conteggiate nel sistema di quote di cui al presente capo.
Il divieto di cui al primo comma si applica a tali inalatori predosati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. All'atto di immettere sul mercato i prodotti o le apparecchiature precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori degli stessi provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
I fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali prodotti o apparecchiature e, su richiesta, li mettono a disposizione dell’autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione.
3. Se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento dei prodotti o delle apparecchiature, gli importatori degli stessi provvedono a che, entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26, paragrafo 7, siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.
L'organismo di controllo indipendente è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 2, della verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. Un importatore di prodotti o apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabilito nell'Unione designa un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.