Direttiva 2008/98/CE

Direttiva 2008/98/CE / Direttiva quadro produzione e gestione dei rifiuti
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Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novem...
ID 26742 | 24 Luglio 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1738
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/1542 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE
Entrata in vigore: 13.08.2026
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2028.
Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, l'articolo 6, paragrafi da 4 a 9, l'articolo 6, paragrafo 11, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 6, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 46, paragrafo 5, e l'articolo 50, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 14 settembre 2026, l’articolo 53 si applica a decorrere dal 13 agosto 2026 e l'articolo 55 si applica a decorrere dal 1° settembre 2032.
Esso stabilisce altresì prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore, raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, nonché in materia di esportazione di veicoli usati dall'Unione in paesi terzi.
La direttiva 2000/53/CE è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2028.
Tuttavia, rimangono di applicazione le disposizioni seguenti della direttiva 2000/53/CE:
a) l'articolo 4, paragrafo 2 e l’allegato II fino al 31 agosto 2032; tuttavia, la voce 5 bis, la voce 5 ter, punti i) e ii), e la voce 16 dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE cessano di applicarsi a decorrere dal 13 agosto 2026;
b) l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, fino al 31 agosto 2029;
c) l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, e l'allegato I, fino al 31 agosto 2029;
d) l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), fino al 31 dicembre 2030;
e) l'articolo 9, paragrafo 1 bis, primo e terzo comma, e l’articolo 9, paragrafi 1 ter e 1 quinquies, fino al 31 agosto 2029;
f) l'articolo 9, paragrafo 1 bis, secondo comma, fino al 31 agosto 2031.
La direttiva 2005/64/CE è abrogata a decorrere dal 31 agosto 2032.
Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, è abrogato a decorrere dal 31 agosto 2029;
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato XV.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, fino al 14 agosto 2032, quando tale articolo fa riferimento all'articolo 4 del presente regolamento, tale riferimento si intende fatto all'articolo 5 della direttiva 2005/64/CE.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, fino al 14 agosto 2032, quando tale articolo fa riferimento all'articolo 5 del presente regolamento, tale riferimento si intende fatto all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/64/CE.
[...] In allegato Testo completo
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