Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2000/53/CE è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2028.
Tuttavia, rimangono di applicazione le disposizioni seguenti della direttiva 2000/53/CE:
a) l'articolo 4, paragrafo 2 e l’allegato II fino al 31 agosto 2032; tuttavia, la voce 5 bis, la voce 5 ter, punti i) e ii), e la voce 16 dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE cessano di applicarsi a decorrere dal 13 agosto 2026;
b) l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, fino al 31 agosto 2029;
c) l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, e l'allegato I, fino al 31 agosto 2029;
d) l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), fino al 31 dicembre 2030;
e) l'articolo 9, paragrafo 1 bis, primo e terzo comma, e l’articolo 9, paragrafi 1 ter e 1 quinquies, fino al 31 agosto 2029;
f) l'articolo 9, paragrafo 1 bis, secondo comma, fino al 31 agosto 2031.
La direttiva 2005/64/CE è abrogata a decorrere dal 31 agosto 2032.
Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, è abrogato a decorrere dal 31 agosto 2029;
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato XV.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, fino al 14 agosto 2032, quando tale articolo fa riferimento all'articolo 4 del presente regolamento, tale riferimento si intende fatto all'articolo 5 della direttiva 2005/64/CE.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, fino al 14 agosto 2032, quando tale articolo fa riferimento all'articolo 5 del presente regolamento, tale riferimento si intende fatto all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/64/CE.