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Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2026 n. 21473

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2026 n. 21473
ID 26499 | 22 Giugno 2026 / Testo Sentenza allegata
Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2026 n. 21473
Infortunio del segnalatore per manovra di sganciamento dei container da parte di un gruista: esclusa la responsabilità del lavoratore per omessa valutazione del rischio nel DVR
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del lavoratore infortunato non assume efficacia interruttiva del nesso causale ne' vale a escludere la responsabilità del garante quando l'evento si collochi nell'area di rischio tipica che il datore di lavoro e i soggetti preposti alla sicurezza erano tenuti a valutare e governare mediante un DVR adeguato, specifiche procedure operative e idonee misure organizzative. Ne consegue che può ravvisarsi una responsabilità colposa del lavoratore solo in presenza di un comportamento eccentrico, autonomo e radicalmente imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo, mentre resta irrilevante, ai fini esonerativi, la mera inosservanza di cautele non effettivamente presidiate da un sistema prevenzionale concreto ed efficace.
L'infortunio si è verificato nel contesto delle operazioni portuali di movimentazione di container. Il lavoratore infortunato svolgeva funzioni di segnalatore durante le manovre eseguite con una gru. Nel corso delle operazioni, il gruista procedeva a una manovra di sganciamento dei container, da cui derivava l'evento lesivo in danno del segnalatore. Il nucleo della vicenda processuale non era tanto l'esistenza dell'infortunio, quanto la sua ricostruzione causale e, soprattutto, l'individuazione del soggetto cui imputare il rischio concretizzatosi.
Dalla sintesi della decisione emerge che il punto decisivo riguardava le gravi carenze del documento di valutazione dei rischi e, più in generale, del sistema prevenzionistico aziendale. La Corte ha valorizzato la mancata valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi mediante gru e l'assenza di un assetto organizzativo tale da governare in modo effettivo quella specifica lavorazione. In questo quadro, la condotta del lavoratore non è stata ritenuta eccentrica rispetto al ciclo lavorativo, ma interna all'area di rischio che l'organizzazione datoriale aveva l'obbligo di presidiare.
In altri termini, l'accaduto è stato letto dalla Corte come la concretizzazione di un rischio lavorativo non adeguatamente previsto e neutralizzato, non come l'effetto di una iniziativa arbitraria del dipendente. Proprio per questo la sentenza esclude che si potesse addossare al lavoratore la responsabilità dell'evento sul presupposto di una sua pretesa anomalia comportamentale, affermando invece che, una volta rimasto non valutato il rischio specifico nel DVR, l'evento restava imputabile all'orbita di garanzia dei soggetti obbligati alla sicurezza.
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