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Circolare n. 24 MI.SA (89) 19 Prot. n° 16627/4101
Oggetto: Validità della certificazione e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi.
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti riguardanti la competenza o meno di determinati professionisti a firmare atti concernenti i vari tipi di documentazioni richieste a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.
L’Ufficio studi, Affari legislativi e Infortunistica di questa Direzione generale interpellato a tale riguardo, nel merito legislativo delle questioni sollevate, si è dichiarato d’accordo con l’avviso espresso in proposito dal Servizio tecnico centrale e cioè con la circostanza che il controllo sulla competenza alla firma dei singoli professionisti non è di pertinenza dei funzionari o dirigenti dei Vigili del fuoco.
A tale riguardo il predetto Ufficio ha infatti ribadito quanto segue: “L’art. 2 del D.M. 25 marzo 1985, infatti, autorizza, nell’ambito delle rispettive competenze, i professionisti - di cui all’art. 1 - al rilascio delle certificazioni in materia antincendi.
Tale disposizione, pertanto, non prevede un controllo, da parte dei Comandi, del rispetto degli ambiti di competenza, ma una precisa responsabilità, come ben sottolineato nella circolare n. 9 MI.SA(85) 2 del 17 aprile 1985, da parte del professionista che rilascia la certificazione con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative”.
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