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Interpello ambientale 18.05.2026 - Art. 14 (Controlli) Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Interpello ambientale 18.05.2026 - Art. 14 (Controlli) Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Interpello ambientale 18.05.2026 - Art. 14 (Controlli) Legge 26 ottobre 1995 n. 447

ID 26259 | 19 Maggio 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 18.05.2026

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla corretta applicazione dell’art. 14 (Controlli) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Si riscontra l’interpello pervenuto, acquisito al protocollo con il n. 74554/MASE del 07/04/2026, con il quale è stato posto da codesta Regione il seguente quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni ammnistrative relative alle attività di controllo elencate nell’articolo citato (art. 14 L. 447/1995) debbano utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente (ARPA) e il personale del comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La disciplina relativa alla tutela dall’inquinamento acustico è dettata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

L’art. 14 “Controlli” della citata L. 447/1995 stabilisce che

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Rilevato che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, comportano l’esercizio di poteri ispettivi quali l’accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni per l’accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici, la verbalizzazione degli esiti, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività), ne consegue che le stesse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, si conclude che sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l’esercizio dei conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Fonte: MASE

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Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Risposta prot. 105145 del 18.05.2026) IT 256 kB 2
Scarica il file (Interpello prot. 74554 del 07.04.2026) IT 188 kB 0

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