Interpello ambientale 18.05.2026
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla corretta applicazione dell’art. 14 (Controlli) della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Si riscontra l’interpello pervenuto, acquisito al protocollo con il n. 74554/MASE del 07/04/2026, con il quale è stato posto da codesta Regione il seguente quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni ammnistrative relative alle attività di controllo elencate nell’articolo citato (art. 14 L. 447/1995) debbano utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente (ARPA) e il personale del comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La disciplina relativa alla tutela dall’inquinamento acustico è dettata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
L’art. 14 “Controlli” della citata L. 447/1995 stabilisce che
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Rilevato che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, comportano l’esercizio di poteri ispettivi quali l’accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni per l’accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici, la verbalizzazione degli esiti, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività), ne consegue che le stesse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Pertanto, si conclude che sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l’esercizio dei conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo.