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ID 25489 | 09.02.2026 / In allegato
Con Sentenza 199/2025 depositata il 23 dicembre 2025 la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
- dell’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, legge 19 novembre 2021, n. 165 - (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening)
- dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18 - (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore)
promosse da lavoratori non ammessi al lavoro perché non vaccinati.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, come convertito, che stabiliva che, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, il personale del settore pubblico dovesse esibire una certificazione di vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, come convertito, che stabiliva, a far data dalla sua entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo inoltre che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori destinatari di tale obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, dovessero esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.
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Fonte: INPS

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