Ritenuto in fatto
1. B.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall'esame delle cartelle sanitarie e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore. Reato accertato in Trapani il data 19.1.2012.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva quattro motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale per manifesta illogicità della motivazione sull'assunto che il Tribunale ha ritenuto che la mancata prescrizione di esami strumentali volti ad accertare la funzionalità degli organi bersaglio (RM ed audiometria), avesse determinato una non conforme valutazione della capacità lavorativa dei due lavoratori e che detta ipotesi avesse comportato la violazione dell'art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, senza considerare che il protocollo sanitario allegato ed adottato dal ricorrente, in uno al datore di lavoro, prevedeva che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse già al Medico competente tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalità degli organi bersaglio, salvo ulteriore approfondimento con eventuali altri accertamenti diagnostici. Nessun elemento nel giudizio è stato fornito in ordine ad un'eventuale e non dimostrata esistenza di una compromissione delle funzioni dei singoli lavoratori né sulla erroneità del giudizio di idoneità alla mansione espressa dal ricorrente o, ancora, in ordine all'efficacia delle misure adottate, con la conferma che l'obiettivo primario della norma, cioè assicurare che il lavoratore venisse assegnato a mansioni che garantissero la tutela delle proprie condizioni di salute, era stato comunque realizzato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per erronea applicazione degli articoli 25 e 41 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che l'articolo 41 n. 4 del decreto sopra richiamato testualmente prescrive che "Le visite mediche di cui al comma 2 (indi sia quelle preventive che quelle periodiche), a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente".
In altri termini, la norma affida all'esperienza ed alla discrezionalità del medico competente la valutazione in ordine ai presidi da adottare (nel nostro caso, prescrivendo l'adozione di presidi di sicurezza: cuffie, caschi, cinture etc.) in favore dell'Integrità del singolo lavoratore e della salute dei lavoratori, affidandola a due parametri: il primo è quello relativo ai presidi medici adottabili per scongiurare il verificarsi del rischio tipizzato in relazione all'attività svolta (desumibili dal protocollo acquisito); il secondo è quello desumibile dall'anamnesi del lavoratore, dalle condizioni fisiche, dall'età ed affidato alla discrezionalità del medico, cosicché il giudizio sulla correttezza o meno delle scelte diagnostiche adottate dal ricorrente non poteva essere basato esclusivamente sulla aderenza o meno da parte del medico a quanto richiesto dall'organismo di vigilanza, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il giudizio di innocenza o colpevolezza sulla valutazione oggettiva del caso concreto, con riferimento alla specifica situazione nella quale il medico si è trovato a dover prendere la decisione della cui correttezza si discute.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per l'erronea applicazione dell'art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 secondo il quale il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle linee guida maggiormente accreditate nel determinare quali possano essere le misure adottabili onde evitare il rischio di esposizione, la discrezionalità del medico non può essere asetticamente ritenuta fonte di responsabilità penale laddove alla mancata prescrizione di un esame strumentale non segua la prova, nel caso in esame mancante, in ordine alla violazione delle regole dell'arte medica.
Nella specie, infatti, la lamentata mancata esplicazione di esami strumentali non ha comportato alcun rischio in capo ai due lavoratori in termini di idoneità alla mansione, risultando, ancora oggi, questi ultimi idonei alla medesima mansione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per la violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 e dell'articolo 43 del codice penale.
Assume che le linee guida, sulle quali pure il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità, possono assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità penale solo quando vengono indicati gli standard precisi ai quali ogni medico deve ispirare la propria condotta, ma esse non possono assurgere quale parametro per l'accertamento dei profili di responsabilità in considerazione dell'estrema flessibilità dovuta al singolo caso concreto.
L'errata interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, secondo la quale la mancata prescrizione di esami strumentali equivale a connotare un profilo di responsabilità penale in capo al medico, va dunque corretta nella misura in cui sarebbe stato necessario premettere e ritenere che le linee guida o i protocolli non possono acriticamente assurgere a rango di fonti di regole cautelari codificate, secondo il paradigma dell'articolo 43 del codice penale poiché, in tal modo, si arriverebbe all'evidente paradosso di ritenere che l'attività medica sia retta dall'adozione di regole rigorose e predeterminate.