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ID 25359 | 19.01.2026 / In allegato
Testo coordinato VVF del:
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
con il
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
e con
il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
___________
La necessità della libera circolazione delle merci nella UE ha portato all’emanazione di alcune direttive europee.
Per i prodotti da costruzione, da intendersi sostanzialmente in quei prodotti realizzati per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, le norme europee principali emanata sono state:
- la Direttiva 89/106/CEE: recepita in Italia Con DPR 21/04/1993, n. 246;
- Regolamento (UE) N. 305/2011 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
- Regolamento (UE) 2024/3110 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024.
È il caso di sottolineare che, i Regolamenti europei, diversamente dalle direttive, non devono essere adottati tramite decreto dagli stati membri della UE, in quanto direttamente applicabili alla data della loro entrata in vigore in tutta la UE.
La Direttiva 89/106/CEE è stata abrogata dall’art. 65 del CPR 305/2011 mentre il relativo DPR 246/1993 dal comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs 16/06/2017, n. 106.
Alla data del presente lavoro (14 gennaio 2026) sono coesistenti, nelle modalità indicate dall’articolo 95 del CPR 2024/3110, sia alcune parti del CPR 305/2011 che tutto il CPR 2024/3110 tranne l’articolo 92.
Diversi prodotti rientranti nel campo di applicazione del CPR riguardano anche caratteristiche attinenti alla prevenzione incendi, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, IRAI, ..., ed il loro impiego è obbligatorio.
L’omesso impiego di materiali rientranti nel campo di applicazione del CPR comporta sanzioni amministrativi e, per la prevenzione incendi, sanzioni penali ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs 16/06/2017, n. 106.
[...]
Fonte: VVF
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