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ID 10258 | 29.02.2020
In allegato Documento Tabella di lettura Prevenzione Incendi strutture sanitarie, facendo seguito alla pubblicazione del Decreto 20 febbraio 2020 Proroga delle scadenze (un anno) in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 (GU n.50 del 28-02-2020).
Nel Documento sono riportati gli articoli oggetto di proroga del decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 e i tutti i punti dell'allegato del D.M. 18 settembre 2002 Consolidato con il Decreto 19 marzo 2015.
Art. 1 Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015
1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:
a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).
2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.
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DECRETO 19 MARZO 2015
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (GU n.70 del 25-03-2015)
DECRETO 20 FEBBRAIO 2020
Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. (GU n.50 del 28-02-2020)
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
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NB
D.M. 18 settembre 2002 Consolidato Estratto VVF
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