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Sentenza CP Sez. 4, n. 33194 del 08 ottobre 2025
Sentenza CP Sez. 4, n. 33194 del 08 ottobre 2025 / Responsabilità vicebrigadiere omicidio in esercitazione
ID 24892 | 10.11.2025 / In allegato
La Corte di appello di Milano, in data 27 settembre 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con la quale A.A. è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere, quale vicebrigadiere dei Carabinieri, causato per colpa il decesso del collega, appuntato B.B.
In particolare, durante una esercitazione che implicava l'utilizzo di una mitraglietta M12, all'interno del garage della caserma sita in via (Omissis), il A.A., ritenendo erroneamente che l'arma fosse scarica, esplodeva un colpo all'indirizzo della persona offesa, attingendola al torace e cagionandone la morte.
Il profilo di colpa contestato consiste nella negligenza, imprudenza e imperizia rappresentate dall'avere utilizzato, per l'addestramento in bianco, in qualità di più alto in grado, una mitraglietta M12 senza procedere alla rimozione del relativo caricatore e alla verifica che l'arma fosse scarica, senza, peraltro, utilizzare il dispositivo fondamentale di sicurezza rappresentato dalle "asticelle" che avrebbero impedito l'alimentazione della camera di cartuccia e reso evidente a tutti i presenti la messa in sicurezza dell'arma.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso - La Corte rigetta.
...
Art. 589 CP R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
segue in allegato
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