D.g.r. Lombardia 18 maggio 2026 - n. XII/6181
D.g.r. Lombardia 18 maggio 2026 - n. XII/6181 / Le scadenze antincendio per le scuole si applicano anche agli enti di formazione
ID 26249 | 24.05.2026
Recepimento del decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola» (GU n.81 del 8 aprile 2026), ed applicazione agli enti accreditati in Regione Lombardia per l’erogazione di servizi formativi e al lavoro
(BUR n. 21 del 21 maggio 2026)
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Art. 1 Campo di applicazione
Gli spazi adibiti all’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro, tra i cui locali, siti anche all’interno di immobili, e compresi gli edifici e locali adibiti a scuola rientrano pienamente nella definizione di luogo di lavoro al D.Lgs. 81/2008.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano pertanto a tutti gli enti accreditati servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro ai sensi della DGR 6696/2022.
La presente disciplina:
- recepisce integralmente le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2026 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola” (GU n.81 del 08.04.2026), provvedendo ad aggiornare la data di scadenza per l’avvio delle
procedure di adeguamento alla normativa antincendio al 8 gennaio 2027 e ad integrare l’elenco della documentazione a corredo richiesta;
- fa salva ogni altra disposizione di cui alla DGR n. 4573/2025.
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