Regolamento (CE) n. 2003/2003
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Regolamento (CE) n. 2003/2003 / Consolidato 06.2021
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi
GU L 304 del 21.11.2003
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Update 01.08.2019
Update 20.06.2021: Testo consolidato 2021
Modifiche
M1 - REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004
M2 - REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2004
M3 - REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006
M4 - REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2007
M5 -REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2008
M6 - REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
M7 - REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2009
M8 - REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2011
M9 - REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012
M10 - REGOLAMENTO (UE) N. 463/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2013
M11 - REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2014
M12 - REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016
M13 - REGOLAMENTO (UE) 2019/1102 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019
M14 - REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2020
M15 - REGOLAMENTO (UE) 2021/862 della Commissione del 28 maggio 2021
Rettificato da:
Rettifica, GU L 267, 12.10.2007, pag. 23 (2003/2003)
A livello comunitario è in vigore, unicamente per i concimi minerali, il regolamento CE 2003/2003 e successivi adeguamenti. Per i fertilizzanti CE il regolamento CE 2003/2003 prevede anche i metodi ufficiali d’analisi. Il presente regolamento viene applicato a tutti i prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l’indicazione “concime CE”.
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Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione «concime CE».
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «concime»: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
b) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
c) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
d) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
e) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianamide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
f) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nella sezione E.3.1. dell'allegato I;
g) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nella sezione E.3.2 dell'allegato I;
h) «tipo di concimi»: concimi che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nell'allegato I;
i) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
j) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
k) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi nella loro composizione dichiarata;
l) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
m) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
n) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
o) «concime in soluzione»: un concime fluido esente da particelle solide;
p) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
q) «dichiarazione»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;
r) «titolo dichiarato»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
s) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo di un elemento nutritivo dal suo valore dichiarato;
t) «norme europee»: norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee;
u) «imballaggio»: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire concimi, con una capacità non superiore ai 1 000 kg;
v) «sfuso»: un concime non imballato ai termini del presente regolamento;
w) «immissione sul mercato»: la fornitura di concime a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un concime nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;
x) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del concime sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un concime. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del concime.
Articolo 3 Concimi CE
Un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel presente regolamento può recare l'indicazione «concime CE». L'indicazione «concime CE» non può essere utilizzata per un concime che non sia conforme al presente regolamento.
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Segue in allegato
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