Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.045
/ Totale documenti scaricati: 29.642.735

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.045
/ Totale documenti scaricati: 29.642.735

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.045 *

/ Totale documenti scaricati: 29.642.735 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

ID 2392 | | Visite: 18883 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/2392

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

ID 2392 | 16.06.2022 / In allegato

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

(GU n.61 del 14-03-2016)
_________

Il Decreto apporta modifiche al Testo Unico Sicurezza che riguardano il Titolo IX "Sostanze Pericolose", in particolare:

- Nuove definizioni miscele pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, ecc;
- Schede di Sicurezza;
- Cartelli e stoccaggio.

Il Decreto recepisce le Direttiva sociali che si adeguano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Decreto apporta modifiche significative a tre decreti:

- Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Entra in vigore il 29 marzo 2016.
_______

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f) , e all’allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;

d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;

e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;

f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;

g) all’articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classifi cazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classifi cazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”;

h) all’allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

i) all’allegato XXVI:

1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:
“1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classifi cate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”;

2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
“5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.”.
_______

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(GU n.61 del 14-3-2016) 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Rettificato 26.05.2016.pdf)Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Rettificato 26.05.2016
Regolamento CLP - Rettificato 26.05.2016
IT748 kB477
Scarica questo file (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016  n. 39.pdf)Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Regolamento CLP
IT1656 kB1862

Tags: Chemicals Rischio chimico Regolamento CLP

Ultimi inseriti

Apr 23, 2025 49

Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025

Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025 ID 23867 | 23.04.2025 Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4,… Leggi tutto
Apr 23, 2025 43

Legge 11 febbraio 1980 n. 18

in News
Legge 11 febbraio 1980 n. 18 ID 23866 | 23.04.2025 Legge 11 febbraio 1980, n. 18Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili. (GU n.44 del 14.02.1980)_________ Aggiornamenti all'atto 18/07/1984 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 329 (in G.U.… Leggi tutto
Apr 23, 2025 43

Decreto 21 febbraio 2025

in News
Decreto 21 febbraio 2025 / Prestazione universale assistenziale persone anziane non autosufficienti ID 23865 | 23.04.2025 Decreto 21 febbraio 2025 Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 49

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Strategie per le infrastrutture  la mobilit  e la logistica MEF 2025
Apr 23, 2025 57

Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica

Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica / MEF 2025 ID 23863 | 23.04.2025 Pubblicato dal MEF il 17 Aprile 2025, l'Allegato infrastrutture MIT 2025 dal titolo "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica". L'Allegato si articola in 5 sezioni e individua le linee… Leggi tutto
NIS 2 scadenze Aprile Maggio 2025
Apr 23, 2025 75

NIS 2: le prossime scadenze Aprile-Maggio 2025

NIS 2: le prossime scadenze Aprile-Maggio 2025 ID 23862 | 23.04.2025 A partire dal 15 aprile ed entro il 31 maggio, i soggetti NIS sono chiamati, oltre che a designare il sostituto punto di contatto, a fornire e aggiornare le informazioni previste dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 772
Apr 22, 2025 169

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 ID 23858 | 22.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 49

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 302

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto
Apr 17, 2025 316

UNI EN 13018:2016

UNI EN 13018:2016 / PND Esame visivo ID 23833 | 17.04.2025 / Preview allegata UNI EN 13018:2016 Prove non distruttive - Esame visivo - Principi generali Data disponibilità: 21 giugno 2016________ La norma specifica i principi generali per l'esame visivo, sia diretto sia remoto, qualora sia… Leggi tutto