Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
GU L 65/1 del 05.03.2014
Entrata in vigore: 25.03.2014
Recepita da: Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
...
Articolo 5 Modifiche della direttiva 2004/37/CE
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per quanto riguarda l’amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
___________
(*) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28)»;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) agente cancerogeno:
i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
___________
(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) agente mutageno:
sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
3) all’articolo 4, paragrafo 1, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;
4) all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;
5) all’articolo 6, lettera b), il termine «preparati» è sostituito da «miscele»;
6) nel titolo dell’allegato I, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».
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