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Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402

ID 23126 | | Visite: 89 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/23126

Cassazione Penale Sez  4 11 12 20247 n  45402

Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402 - Incidente mortale dopo il turno di lavoro notturno

ID | 16.12.2024 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 dicembre 2024 n. 45402 - Incidente mortale dopo il turno di lavoro notturno

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore

__________

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a N il (omissis)
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

Fatto

1. Con sentenza in data 26.1.2024, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 21.7.2021 che aveva ritenuto A.A. colpevole del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in anni due, confermando per il resto la sentenza impugnata.

2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito il fatto può essere così riassunto;

- in data 31.8.2019 una pattuglia della Polizia Stradale veniva inviata lungo l'Autostrada del Sole nel territorio del Comune di S, nei pressi del chilometro (omissis), e sul posto gli operanti constatavano il decesso di B.B., rinvenuto riverso sulla banchina adiacente la corsia di svincolo. Il veicolo coinvolto nel sinistro, un furgone Ford Transit tg. FM (omissis), che risultava essere stato condotto da A.A. , stava trasportando come passeggeri B.B., C.C., D.D., E.E., F.F.. Al momento degli accertamenti il veicolo veniva rinvenuto a cavallo tra la corsia di emergenza ed il terrapieno adiacente al margine destro della sede stradale, posizionato trasversalmente rispetto alla stradale la persona deceduta giaceva lungo la fiancata sinistra del veicolo.

Sulla base degli elementi riscontrati nonché delle dichiarazioni dei trasportati sul furgone, si ricostruiva che A.A., alla guida del veicolo, giunto in corrispondenza della corsia di svincolo per il parcheggio di Villa Costanza di S, si era inserito nella corsia di decelerazione e qui, per cause ignote, aveva perso il controllo del mezzo che aveva sbandato, scontrandosi contro il guard rail sulla sinistra della sede stradale. In conseguenza dell'urto il gruppo delle sospensioni del semiasse anteriore sinistro del mezzo era collassato, staccandosi; quindi il veicolo veniva proiettato verso il margine laterale destro, ribaltandosi più volte sino alla posizione di quiete. Tutti i trasportati venivano quindi sbalzati all'esterno del veicolo, con le diverse conseguenze meglio riportate nel capo di imputazione.

Si accertava che salvo il A.A. alla guida del veicolo, nessuno degli altri passeggeri indossava la cintura di sicurezza e proprio questo aveva causato la proiezione dei passeggeri all'esterno del veicolo.

G.G., amministratore unico della Unifer Srl, riferiva che il mezzo coinvolto nel sinistro era stato noleggiato dalla ditta ... a disposizione dei suoi dipendenti e che il personale in questione era impegnato in lavori di rinnovamento dei binari sulla linea Bo.Se della rete ferroviaria Nord. Il lavoro veniva svolto in orario notturno e la squadra di operai alloggiava in L, raggiungendo il cantiere per l'inizio del turno alle ore 23 dei giorni lavorativi attività che si concludeva alle 3 e 30 successive.

D.D., uno dei trasportati, riferiva che il E.E. era al posto passeggero di fianco all'autista, mentre gli altri tre erano seduti nella parte posteriore del veicolo.

Riferiva di non rammentare la dinamica del sinistro perché si era assopito ma aggiungeva che il conducente dell'auto aveva lavorato anch'egli tutta la notte sul cantiere ferroviario a montare i binari della ferrovia e/ malgrado avessero avvisato il capocantiere, il responsabile del personale ed il geometra di riferimento della necessità di far riposare almeno uno di loro al fine di affrontare adeguatamente il viaggio di ritorno, ciò non era stato consentito. Precisava altresì che quella notte il turno era iniziato alle ore 22 e 30 ed era terminato alle 4, consistendo nello spostamento di pesi ed attrezzi di una certa consistenza; subito dopo la squadra si era rimessa in viaggio dopo una breve sosta, per una doccia, presso l'alloggio di L, con partenza alle ore 4 e 45 per raggiungere N, luogo di residenza degli operai.

Tali circostanze venivano confermate anche dal E.E.

Il giudice di primo grado, all'esito di rito abbreviato, riteneva provata la responsabilità del A.A. in ordine al reato ascrittogli. In particolare, in base agli elementi acquisiti, ricostruiva che il sinistro era stato causato da un colpo di sonno dell'autista che, sebbene in sede di dichiarazioni spontanee e in sede di giudizio avesse dichiarato di non ricordarsi di ciò che era accaduto, aveva perso il controllo del mezzo, causando il sinistro e le conseguenze da esso derivate. Del pari ha ritenuto che il sinistro sia stato causato dalla mancanza di riposo dell'autista nel periodo precedente il viaggio giacché egli aveva lavorato nel turno notturno e senza soluzione di continuità si era messo in viaggio.

Inoltre lo sbalzamento all'esterno dei passeggeri, ad eccezione dell'autista, è stato concausato dal mancato regolare allaccio delle cinture di sicurezza da parte dei medesimi che ha consentito la proiezione dei corpi all'esterno del mezzo a seguito dell'urto e del ribaltamento del medesimo.

Del pari riteneva integrato l'elemento soggettivo essendo ravvisabile nel contegno del A.A. una colpa generica consistita nel porsi alla guida del veicolo alle ore 4 circa in condizioni di comprensibile stanchezza, comportamento violativo sia dell'art. 140 C.d.S. nonché delle specifiche norme di comportamento del guidatore, come quelle che impongono un contegno adeguato al controllo del veicolo e quelle che prescrivono l'uso delle cinture di sicurezza sia al conducente che ai passeggeri.

Il giudice d'appello, confermando l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha ritenuto nella specie sussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando le condizioni specifiche dell'imputato il quale si era messo alla guida per il rientro settimanale in condizioni verosimilmente non ottimali anche in ragione del diniego da parte del capo cantiere di concedere il riposo altre volte accordato.

3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 60, lett. b) ed e, cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione degli artt. 42, 43, 589 bis, Comma 1 e 8 cod. pen., con correlata mancanza ed illogicità della motivazione.

Si assume che la Corte territoriale, con palese difetto di motivazione, non ha speso alcun argomento relativamente alla violazione degli artt. 140 e 141, comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi di disposizioni di principio peraltro scevre dall'individuazione di particolari prescrizioni in ipotesi colposamente violate.

Con riguardo al corretto uso delle cinture di sicurezza al momento di intraprendere il viaggio, nulla è emerso all'esito del processo e per tale ragione in sede motivazionale nessuna argomentazione è stata spesa sul punto.

Per quanto attiene all'uso delle cinture da parte dei passeggeri durante il tragitto, non risulta che l'imputato avesse verificato e preteso che i passeggeri indossassero le cinture, essendo a tutt'ora ignote le reali cause del sinistro, configurandosi in difetto di tali accertamenti una responsabilità di tipo oggettivo.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b)°in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen.

Si censura la sentenza impugnata laddove non ha applicato l'attenuante di cui all'art. 589 bis cod. pen. , pur in presenza di circostanze quali l'uso di pneumatici non omologati e la rottura del semiasse del mezzo peraltro in fase di decelerazione.

4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

Diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputata - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617)

Ebbene dalla lettura di entrambe le sentenze di merito che costituiscono, come detto, un unico apparato motivazionale, si evince che, dopo aver ricostruito il tragico incidente per cui è processato cui non viene posta in dubbio la dinamica pacificamente collegata ad un colpo di sonno del conducente dell'auto, sono stati puntualmente enucleati i profili di colpa addebitati al A.A., oggetto di specifica censura, e segnatamente la colpa generica consistita nel porsi alla guida del veicolo in evidenti condizioni di stanchezza dopo aver concluso il suo turno di lavoro alle ore 23 e senza aver potuto fruire di un adeguato periodo di riposo, così contravvenendo alla regola generale posta dall'art. 140 C.d.Sv che impone agli utenti di informare il proprio comportamento a criteri generali di prudenza per evitare di costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale.

Del pari è stata evidenziata la violazione dell'art. 141 C.d.S. che impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza nonché dell'art. 172 C.d.S. che impone al conducente del veicolo nonché ai passeggeri l'uso delle cinture di sicurezza. Su tale ultimo profilo si è ritenuto che non è emerso alcun elemento per ritenere che l'imputato avesse verificato e preteso che i passeggeri dell'auto indossassero le cinture di talché risulta evidente l'inosservanza della regola di condotta diretta a garantire la sicurezza e l'incolumità dei trasportati.

Ed invero, va ribadito che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Rv. 280162- fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto trattasi di questione che non ha formato motivo di appello, risultando peraltro la censura del tutto generica nell'allegazione degli elementi di cui il giudice non avrebbe tenuto conto.

È invero inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo, successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2024.

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