Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 / BAT emissioni impianti di forgiatura e fonderie
ID 23066 | 06.12.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie
GU L 2024/2974 del 6.12.2024
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione, il 29 aprile 2024, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per gli impianti di forgiatura e le fonderie. Il parere è pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, riportate in allegato.
...
ALLEGATO
1. Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
b) attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
- le fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
- le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE;
- il rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;
- lo stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;
- I processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
- la colata continua del ferro e/o dell’acciaio (per esempio per produrre bramme sottili, nastri sottili e lamiere). Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio;
- la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi;
- il rivestimento dei getti. Questo aspetto potrebbe essere affrontato nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;
- le presse per fucinare;
- le acque reflue provenienti da sistemi di raffreddamento indiretto. Questo aspetto potrebbe essere affrontato nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali;
- i laminatoi. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi;
- gli impianti di combustione in situ che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero essere affrontati nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento potenzialmente pertinenti per le attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT riguardano:
- trattamento di superficie di metalli e materie plastiche;
- trattamento dei rifiuti;
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva relativa alle emissioni industriali;
- aspetti economici ed effetti incrociati;
- emissioni prodotte dallo stoccaggio;
- efficienza energetica.
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
[...] Segue in allegato
Collegati
Best Available Techniques (BAT): Quadro normativo
Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)
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